Notifica a mezzo PEC di sentenza munita di formula esecutiva con pedissequo precetto

Oggi ho notificato a mezzo PEC alla mia controparte una sentenza cartacea munita di formula esecutiva con pedissequo precetto. Il procedimento, a ben vedere, non è molto diverso dalla notifica dell’atto di citazione. Vediamo passo per passo i vari passaggi.

(Ultimo aggiornamento eseguito in data 26 gennaio 2016)

1° passaggio: predisposizione dell’atto di precetto.

L’atto di precetto nasce come file digitale. Quindi, va redatto tramite il proprio programma di videoscrittura, salvato come PDF (es. “precetto.pdf”) e, infine, andrà sottoscritto digitalmente tramite il proprio kit di firma digitale. Dunque, ai fini della notifica a mezzo pec, non va stampato, scansionato etc. ‘E un atto nativo digitale e deve  restare tale.

 2° passaggio: predisposizione della procura alle liti.

Vale quanto già spiegato per la notifica a mezzo pec dell’atto di citazione: va redatta su un apposito foglio non in termini generici ma specificando il tipo di atto e le parti. 

Se la procura è cartacea, in quanto è stata stampata e firmata “manualmente” dal cliente, va scansionata in modo da avere un “file immagine” in formato PDF e, quindi, va sottoscritta digitalmente

Qualora il cliente sia munito di firma digitale, la procura va fatta firmare digitalmente e va, quindi, controfirmata dall’avvocato. 

3° passaggio: scansione della sentenza.

Abbiamo una sentenza munita di formula esecutiva, dunque necessariamente cartacea. Pertanto seguiremo la stessa procedura della procura cartacea: dobbiamo scansionarla, così da avere un “file immagine” in formato PDF. Successivamente ne attesteremo la conformità al cartaceo nella relata di notifica.

 4° passaggio: predisposizione della relata di notifica.

La relata va redatta su documento informatico separato rispettando il contenuto minimo previsto dall’art. 3-bis della L.53/1994 e va sottoscritta con firma digitale.

Andiamo su http://apps.dirittopratico.it/notifica.html e utilizziamo questa semplice e preziosissima applicazione per redigere la relata.

Dopo aver inserito i dati dell’avvocato notificante, della parte assistita e del destinatario (avendo cura di specificare il pubblico registro dal quale abbiamo estratto la PEC del destinatario), indicheremo gli estremi della sentenza da notificare, selezionando altresì “acquisizione tramite scanner di originale o copia conforme cartacea”.

Screenshot 1

Quindi, cliccando su scegli file, selezioneremo il PDF della sentenza.

 Screenshot 2

A questo punto dobbiamo aggiungere gli altri due allegati: il precetto e la procura.

Iniziamo per comodità dalla procura, che, nel mio caso, come la sentenza, è un atto scansionato e poi firmato digitalmente. Cliccheremo su aggiungi allegato, nella “descrizione dell’atto” inseriremo la dicitura “Procura alle liti”, selezionando anche in questo caso “acquisizione tramite scanner di originale o copia conforme cartacea”. Qualora la procura sia firmata digitalmente dal cliente, controfirmata dall’avvocato e sia quindi un atto nativo digitale, cliccheremo su “originale informatico predisposto dall’avvocato”. 

Non ci resta, a questo punto, che inserire nella relata il precetto, atto nativo digitale firmato digitalmente. Clicchiamo ancora una volta su aggiungi allegato, quindi inseriamo la dicitura “Atto di precetto” e specifichiamo dal menù a tendina che si tratta di un “originale informatico predisposto dall’avvocato”.

Siamo finalmente pronti a cliccare su “GENERA LA RELATA DI NOTIFICA”.

Screenshot 3

 

La relata potrà essere modificata come più ci aggrada, ma conterrà già tutte le attestazioni ed i dati che ci metteranno a riparo da qualsiasi contestazione. Clicchiamo su “SCARICA LA RELATA IN FORMATO PDF” per salvarla sul nostro PC.

Una volta scaricato il PDF, la relata andrà firmata digitalmente tramite il nostro kit di firma digitale.

 4° passaggio: invio della pec.

Ricapitolando, avremo 4 file sottoscritti digitalmente

  • La sentenza scansionata
  • La procura alle liti
  • L’atto di precetto
  • La relata di notifica

che dobbiamo inviare al destinatario.

Creeremo, quindi, un nuovo messaggio di posta elettronica certificata, inseriremo l’indirizzo di PEC del destinatario, allegheremo i quattro file di cui sopra e, nell’oggetto della PEC, inseriremo il testo “Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994”.

Dopo aver inviato la Pec, qualora sia tutto andato a buon fine, riceveremo due messaggi di conferma: una ricevuta di accettazione, che viene inviata dal proprio gestore Pec, e una ricevuta di avvenuta consegna che, invece, viene inviata dal gestore Pec del destinatario. Quest’ultima certifica data e ora della consegna: è la prova del perfezionamento della notifica.

 Procediamo, per sicurezza, a salvare sul nostro computer le ricevute di accettazione e consegna. Se avete Thunderbird e Thunderpec, sarà sufficiente cliccare sulla ricevuta di accettazione del messaggio, quindi su “stato del messaggio”, spuntare su “archivia solo messaggi pec” e salvare sul nostro PC il file zip che questo comodissimo software di gestione della pec avrà creato.

 5° passaggio: stampa e attestazione di conformità.

Non ci resta che procedere con la stampa (qualora in futuro ci servisse per procedere ad una eventuale esecuzione):

  • Del precetto;
  • della procura alle liti (qualora non sia già stampata);
  • della relata di notifica;
  • del messaggio di pec inviato;
  • della ricevuta di accettazione;
  • della ricevuta di avvenuta consegna.

La sentenza, ovviamente, è già cartacea.

A questo punto, l’avvocato notificante, assumendo le vesti del pubblico ufficiale (con tutte le conseguenti responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci), deve attestare la conformità degli atti cartacei agli atti notificati tramite pec.

Redigerà e stamperà, in conclusione, la seguente attestazione:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA ALL’ATTO NOTIFICATO A MEZZO PEC

Io sottoscritto Avv. _____, cod. fisc. ____, ai sensi degli artt. 9, co. 1-bis, e 6, co. 1, della L. 53/1994, nonché dell’art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 82/2005,

ATTESTO

che l’antescritto atto di n. __ pagine, esclusa la presente, ciascuna da me siglata con timbro di congiunzione, è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio in data: __/__/____, alle ore: __:__, dalla mia casella di posta elettronica certificata _____@___ alla casella di posta elettronica certificata _____@___  coi relativi allegati firmati digitalmente, ed è composto da:

– Copia sentenza esecutiva n. __/2015 del Tribunale di_____ ;

– Copia dell’atto di precetto firmato digitalmente;

– Procura alle liti firmata digitalmente;

– Relata di notifica firmata digitalmente;

– Stampa del messaggio PEC di notifica dei predetti atti ed allegati;

– Ricevuta di accettazione della suddetta PEC;

– Ricevuta di avvenuta consegna della suddetta PEC.

Luogo, lì __/__/____                                     Avv. ________________

 

 

57 pensieri su “Notifica a mezzo PEC di sentenza munita di formula esecutiva con pedissequo precetto”

  1. Lieto per l’incontro professionale, porgo sentiti ringraziamenti per questa ottima e utile guida.

  2. Ottimo! Guida chiarissima trovata per caso su google, ho provveduto a stamparla e domani effettuerò la prima notifica telematica di sentenza e precetto. Non allegherò la procura, dal momento che era già in atti e conteneva anche il mandato per la fase esecutiva: mica è un problema?

    1. No assolutamente, nessun problema. Se la procura è estesa anche alla fase esecutiva, non è necessaria allegarla.

  3. Buonasera e complimenti per l’ottima guida.
    2 dubbi:
    1) una volta scansionata la sentenza munita di formula esecutiva devo firmarla digitalmente io? preciso che la sentenza non è firmata digitalmente dal giudice e che non sto notificando ancora il precetto.
    2) L’ attestazione di conformità della copia cartacea all’atto notificato a mezzo pec dovrò presentarla all’ufficiale giudiziario in caso di esecuzione??
    Grazie in anticipo per le gentili risposte!

    1. Buongiorno a Lei.
      1) La questione è discussa, alcuni dicono che non sia necessario, ma io consiglio di apporre sempre la firma digitale in formato CADES (p7m).
      2) Sì.

  4. Grazie per le preziose indicazioni: sono riuscita nella mia prima notifica telematica, seguendo i passaggi indicati!!!

  5. Salve, innanzi tutto complimenti per la chiarissima guida. Avrei però un dubbio: la sentenza esecutiva cartacea che si scansiona e che poi va notificata via pec, deve essere quella originale o la copia conforme?
    Io credo la conforme, ma vorrei anche una vostra conferma. Grazie.

    1. No, la copia cartacea conforme all’originale cartaceo risulta inutile nella notifica a mezzo pec, giacchè sarà sufficiente notificare la copia digitale scannerizzata di quella cartacea in Tuo possesso, che autenticherai nel corpo della relata di notifica. In altre parole, sarà sufficiente chiedere una sola copia esecutiva (che poi andrà scannerizzata) in cancelleria, e non – a differenza delle notifiche tradizionali – la doppia copia.

    2. Voglio precisare che qualche collega ritiene che, a mezzo pec, occorre notificare (e quindi scannerizzare) comunque la copia conforme all’originale. Altri, come il sottoscritto, affermano il contrario.

  6. Egr. Collega, grazie innanzi tutto della preziosa guida.
    ho bisogno di un chiarimento: l’impronta che deve esser contenuta nella relata di notifica è quella della semplice copia scannerizzata della sentenza o della copia della stessa ma firmata digitalmente? Grazie

    1. Allora, l’impronta deve essere calcolata sul file che poi effettivamente notificherai. Sarebbe sbagliato calcolare l’impronta su un file (il pdf semplice), e poi inviarne un altro (il pdf firmato digitalmente).
      Ricapitolando:
      -se intendi notificare la sentenza scannerizzata e firmata digitalmente, l’impronta deve essere calcolata su questo file, ossia il pdf con firma digitale.
      -se ritieni di non dover firmare digitalmente la sentenza (molti ritengono che non serva apporre la firma digitale alla sentenza scannerizzata), allora calcolerai l’impronta sul semplice pdf privo di firma digitale.
      L’importante è che l’impronta corrisponda al file notificato.

  7. Domandina:
    se invio una pec a un avvocato costituito in atti con la sua pec, mi arriva l’accettazione ma mi arriva la mancata consegna, è un problema mio o di quell’avvocato?
    (giudice di pace, non trib. ordinario)
    grazie

    1. Purtroppo se non arriva la ricevuta di avvenuta consegna, la notifica non è andata a buon fine e non le resterà che ricorrere alle forme cartacee di comunicazione.
      Sicuramente è un problema dell’altro avvocato (essendo a lei pervenuta la ricevuta di accettazione): provi anzitutto a controllare su https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/ se la pec è effettivamente quella indicata in atti. Mi è capitato una volta che la controparte aveva sbagliato ad indicare la sua pec.
      Comunque, a breve le arriverà un messaggio di mancata consegna, in cui sarà spiegata la ragione del problema.

  8. Guida perfetta… è proceduto proprio come indiato. Ho quindi chiesto pignoramento presso terzi ed ora mi trovo nella fase di dover iscrivere a ruolo il pignoramento e… panico… come faccio le varie asseverazioni??? un unico file? scansiono ciò che ho stampato e autenticato per l’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento? oppure pongo l’asseverazione di conformità al titolo (conformità all’originale analogico) e poi al precetto (conformità al documento informatico)?? help me!! grazie

  9. rinnovando i complimenti per gli ottimi consigli chiedo: ho la copia fotostatica della sentenza già provvisoriamente esecutiva. Devo richiedere in cancelleria la copia conforme della sentenza o l’attestazione di conformità posso eseguirla personalmente? grazie

    1. Ai fini della notifica a mezzo PEC, può chiedere solo una copia esecutiva del d.i., da cui estrarre poi la copia informatica tramite scannerizzazione. Non c’è bisogno di chiedere le tradizionali due copie (originale + copia), anche se spesso le cancellerie fanno ostruzionismo sul punto.
      Secondo molti, però, dal 21.8.15, stante il nuovo art. 16 undecies introdotto dal DL 83/2015 conv. in L. 132/2015 art. 19, non sarebbe prudente notificare a mezzo pec le copie informatiche ottenute tramite scanner e, quindi, nel caso si voglia notificare una sentenza esecutiva (che è necessariamente cartacea), sarebbe meglio procedere alla notifica a mezzo UNEP per evitare eccezioni.
      Noi, che prudenti non siamo e che sposiamo una diversa lettura (qui esposta da autorevoli colleghi https://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/08/27/le-attestazioni-di-conformita-nelle-notifiche-via-pec-dopo-la-l-1322015-una-lettura-alternativa-dellart-16-undecies-dl-17912/ ) , stiamo procedendo lo stesso a notificare a mezzo pec e, sinora, nessun Collega ha avuto il coraggio di eccepire nulla.

      1. la vs. interpretazione dell`art. 3 bis co. 2 (circa la possibilita` di “prodursi” copie informatiche di titoli esecutivi analogici per notificarli) potrebbe violare, secondo me l`art. 476 cpc il quale pone il divieto, salva autorizz. del Presidente, di rilascio di piu` di una copia ?

        1. Le copie esecutive le rilascia solo la cancelleria, non è possibile autoprodurle. SUlla possibilità di scansionare la copia esecutiva, sottoscriverla digitalmente e notificarla ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/94, attestandone la conformità nella relata, non credo ci siano dubbi, non vi è alcuna violazione dell’art. 476 c.p.c.

          1. Salve,
            ma non crede che così facendo potrebbero aversi “n” copie in forma esecutiva la cui conformità è attestata telematicamente dall’avvocato, per altrettante “n” notifiche?

          2. No Collega, perché quella attestata dall’avvocato e’ solo una copia autentica dell’unico originale del titolo con formula esecutiva

  10. Complimenti per lo stretto profilo pratico e semplice.
    Mi auguro che in futuro ne pubblichi altre di queste preziose guide. Attendo.
    Saluti.

    1. Grazie, presto saranno pubblicate altre guide. Ho preferito aspettare viste le continue “novità” che ci regala il legislatore.

  11. Buongiorno. Mi conferma che a seguito della pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del responsabile dei servizi telematici del ministero della Giustizia sono stati superati i dubbi con la Legge n. 132/2015 di conversione, con modifiche, del DL 83/2015, in vigore dal 21.08.2015? Ad oggi pertanto è possibile scansionare la copia esecutiva di una sentenza e notificarla a mezzo pec allegando la relata nella quale si attesta che ai sensi dell’art. 3-bis L 53-1994, l’allegato file …….(NOME) è copia conforme all’originale dal quale è stato estratto?
    Grazie e complimenti!
    Francesco

  12. Chiedo scusa, una domanda….al terzo passaggio, nella relata di notifica, quando clicco, ancora una volta su “aggiungi allegato”, quindi inserisco la dicitura “Atto di precetto” e specifico dal menù a tendina che si tratta di un “originale informatico predisposto dall’avvocato”, non mi da “allega file”, come mai?
    Grazie mille e complimenti per la guida.

    1. Non lo dà proprio perchè è l’originale informatico. Lo dà, invece, come giusto che sia, per la copia scansionata della sentenza munita di formula esecutiva.

  13. Come ci si comporta nel caso in cui si abbia omesso l’allegazione di un file, es. copia della sentenza, e invii solo il precetto? È possibile rinotificarlo senza problemi?

  14. Salve collega.
    Scusa la domanda che potrà sembrare sciocca (ma ho ancora difficoltà a comprendere) ho visto che nell’app diritto pratico è stata aggiunta l’opzione, all’atto della compilazione della relata, di poter spuntare la voce : calcola l’impronta lì dove possibile.
    Ma acclarato il fatto (come stesso tu qualche tempo fa mi hai confermato) che il calcolo dell’impronta, ad esempio, per la procura alle liti non serve più, quando invece è necessario?
    (ad esempio necessita per una sentenza in copia esecutiva?)
    Grazie ancora per la disponibilità

    1. Attualmente, con la pubblicazione delle specifiche tecniche, l’hash non ha più ragione di esistere. O meglio, è superfluo. L’importante è indicare il file, farne una breve descrizione e, ovviamente, fare l’attestazione di conformità (che, nelle notifiche, va fatta in relata).

  15. Buon pomeriggio Collega. Innanzitutto complimenti.
    Tre domande:
    1. Per quanto riguarda la predisposizione della relata di notifica (indicata al passaggio 4°), dopo aver allegato la sentenza, è obbligatorio allegare anche la procura e l’atto di precetto oppure posso semplicemente allegare questi ultimi direttamente alla PEC in formato p7m?

    2. Se la procura si trova in atti ( e ad esempio è stata rilasciata a margine dell’atto introduttivo dell’atto di citazione), posso notificare la sentenza senza la procura o necessita una nuova procura “telamatica” rilasciata dal cliente?

    3. L’attestazione di conformità della copia cartacea all’atto notificato a mezzo PEC deve essere firmata digitalmente?
    Grazie per la disponibilità.
    Ad majora

    1. Buongiorno a Te.
      1.)Nella relata, l’allegazione del file è importante per il titolo esecutivo, perchè nella stessa relata sarà contenuta l’attestazione di conformità. Gli altri due file potrai anche non allegarli (ma solo indicarli in relata), in quanto il precetto è originale informatico e per la procura è sufficiente la firma digitale senza bisogno di attestazione.
      2.) Sì certo, se la procura rilasciata precedentemente comprende anche la fase esecutiva, non è necessario notificarla a mezzo pec. Noi, per prassi, quando iniziamo l’azione esecutiva, facciamo sempre firmare un nuovo mandato. Ma – ripeto – non è necessario.
      3.) Questa attestazione va stampata e firmata a penna.

  16. Caro Collega rinnovo i complimenti per il tuo lavoro e ti formulo questa domanda:
    Se il precetto è munito di autorizzazione all’esecuzione immediata ex art. 482 cpc come devo procedere?
    Grazie
    Massimo Maggiorelli

    1. Non cambia molto. L’atto di precetto, però, non potrà essere in originale informatico (visto che contiene l’autorizzazione in calce), ma dovrai per forza notificare una scansione. Quindi nel predisporre la relata di notifica, dovrai selezionare anche per il precetto “acquisizione tramite scanner di originale o copia conforme cartacea”. L’app di diritto pratico farà il resto…

  17. Buongiorno,
    vorrei porre un quesito.
    E’ possibile notificare con questa procedura una sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale munita di formula esecutiva, con pedissequo precetto, nei confronti dell’agente della riscossione soccombente?
    Grazie, saluti

    1. Ho i miei dubbi, visto che le notificazioni ai sensi della Legge n. 53 del 1994 sono possibili solo in ambito amministrativo e civile.

  18. Caro Collega, complimenti per l’ottima guida alle notifiche telematiche.
    Io ho dovuto notificare telematicamente una sentenza per far decorrere il termine breve per l’appello. La sentenza, priva della formula esecutiva, è stata estratta dal Polisweb ed ho proceduto all’attestazione di conformità ed alla redazione della relata di notifica, firmata digitalmente.
    La cancelleria del Tribunale di Cosenza mi ha detto che tale notifica non va bene e, quindi, devo notificare a mezzo UNEP.
    Penso, invece, che la notifica sia valida e regolare. Vorrei un tuo parere. Grazie

    1. Anzitutto grazie, ovviamente la notifica di una sentenza scaricata dal Polisweb è assolutamente regolare, valida e, ormai, all’ordine del giorno considerando che è assolutamente economica (non costa nulla a differenza della notifica a mezzo UNEP o in proprio) e sicura (tutti gli avvocati hanno la pec).
      Però occorre fare un po’ di chiarezza.
      -Se scarichi il DUPLICATO della sentenza, non c’è bisogno di attestare alcuna conformità, ma solo indicare in relata che la sentenza è il duplicato estratto da polisweb. ‘E questo il metodo più comodo per notificare una sentenza ai fini della decorrenza del termine breve.
      – Se, invece, scarichi la COPIA, l’attestazione di conformità va fatta in relata.
      – Se hai scaricato la sentenza, poi l’hai scansionata e notificata a mezzo pec inserendo l’attestazione in relata, hai compiuto attività inutili ma la notifica resta comunque valida.
      L’importante, in questi ultimi due casi, è che l’attestazione di conformità è stata inserita nella relata di notifica, altrimenti potrebbe esserci qualche irregolarità, anche se non credo possa inficiare la notifica.

  19. Buongiorno Collega,
    ho già avuto modo di apprezzare in altro post questo tuo utilissimo servizio ed ho già trovato nelle precedenti risposte ciò che mi occorreva (necessità o meno di allegare nel precetto la procura già conferita e notificata con il decreto, poi dichiarato esecutivo ex 647)
    Chiedo scusa se esco fuori tema ma vorrei conoscere il tuo pearere in merito ad una recente pronuncia del Tribunale di Lecce del 16.3.2016 e sapere anche se conosci altre decisioni conformi o contrarie:
    “Poiché la normativa che impone di dotarsi di casella pec non obbliga però le stesse imprese a munirsi di programmi elettronici che consentano la lettura degli atti inviati con firma digitale, la notifica pec NON è valida qualora non vi sia prova né dell’effettivo possesso da parte della società convenuta di programmi di tal genere né del fatto che la stessa abbia potuto prendere visione dell’atto notificato”.

    1. Questa famosa, anzi famigerata, sentenza è stata ribattezzata giustamente dal mondo forense come una mostruosità di diritto.

  20. Ho notificato ad un Asl Copie conformi all’esecutiva di Sentenza, sia in qualità di procuratore che in quella di antistatario per far decorrere i 120 gg..
    Dovevo scanzionare solo L’ORIGINALE ESECUTIVA , LA COPIA CONFORME ALL’ESECUTIVA o è indifferente?
    Sono già trascorsi quasi quattro mesi e mi dispiacerebbe sapere di aver sbagliato la notifica via pec allegando le copie conformi al posto delle originali.
    Grazie dell’aiuto!

    1. Stia tranquillo, va bene anche la copia conforme. Le posso dire che è anche la soluzione più praticata, giacchè le cancellerie -errando- sono restie a rilasciare il solo originale, visto che tradizionalmente hanno sempre rilasciato originale e copia.

  21. Scusi,
    ma come fa a notificare via pec il precetto se l’art. 480 ultimo comma c.p.c. impone di notificarlo “alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e ss. c.p.c.”?

    1. Lo si notifica personalmente alla parte munita di pec (società, enti, professionisti etc). È come notificarlo presso la loro sede o residenza.

  22. Complimenti per il preziosissimo lavoro.
    Ho un probema tecnico che mi impedisce di formare correttamente la relata. Quando indico nell’atto notificando il precetto, spuntando “originale informatico predisposto dall’avvocato”, non mi apre la tendina “sfoglia” per allegare materialmente il file. Se invece spuntassi “acquisizione tramite scanner di copia…” (come fatto prima per la sentenza ed il mandato) me lo farebbe allegare. Come fare?
    Grazie per il supporto ed ancora complimenti.

    1. Stia tranquillo, non appare la tendina proprio perchè è un originale informatico e quindi non necessita di alcuna attestazione di conformità.

  23. Buongiorno
    Devo notificare via pec atto di sfratto con convalida e relativa F.E. ad una società
    L’atto di intimazione al fine dell’udienza è stato notificato cartaceo via U.g.
    Ho a mie mani anche la cartolina di notifica ex art 660 CPC
    Ora volendo notificare atto più convalida più f.e via pec, trasformando il tutto in pdf , devo inserire anche la cartolina di notifica ex art 660 cpc? L’atto trasformato in pdf prima di notificarlo lo devo sottoscrivere digitalmente?
    Quando poi dovrò portare l’atto notificato agli Ug per proseguire nell’esecuzione dovrò fare altra attestazione di conformità? Ovvero che l’atto digitale notificato è conforme all’atto analogico a mie mani?

  24. Buonasera collega,
    devo notificare un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace al quale ho fatto apporre la formula esecutiva a seguito di mancata opposizione allo stesso.
    Al momento ho pertanto un originale composto da: ricorso, procura in calce, decreto ingiuntivo in calce, relata di notifica a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e consegna ed, infine, la formula esecutiva apposta.
    Come procedo alla notifica di quanto sopra e del relativo precetto?
    Devo scansionare quanto sopra in un unico file di cui attesterò la conformità all’originale nella relata e in separato file nativo pdf redigere il precetto?
    Devo firmare digitalmente tutti i files?
    Alla fine dovrò allegare:
    1)ricorso per d.i. + procura e con pedissequo d.i. + relata notifica e ricevute di acc e consegna e formula esecutiva in un unico file scansionato di cui attesterò la conformità;
    2)precetto (nativo pdf firmato digitalmente) in file separato;
    3)relata di notifica con attestazione di conformità del file di cui al n. 1 all’originale cartaceo.
    La ringrazio anticipatamente per le preziose informazioni.
    Un caro saluto,
    Serena

    1. Gentile Collega, avendo già notificato ricorso e decreto ingiuntivo, non devi ri-notificarlo al debitore in forma esecutiva. Devi solo dare indicare, nel precetto, la data di notifica del decreto ingiuntivo e quella di apposizione della formula esecutiva a seguito della mancata opposizione.
      Pertanto, dovrai solo redigere l’atto di precetto, salvarlo in pdf, firmarlo digitalmente, e notificarlo a mezzo PEC insieme alla relata, anch’essa sottoscritta digitalmente.
      Saluti
      Giulio Negri

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