Notifica a mezzo PEC Opposizione a Decreto Ingiuntivo

Vediamo in pochi passi come notificare una opposizione a decreto ingiuntivo a mezzo PEC, con grande risparmio di tempo e denaro.

1° passaggio: predisposizione dell’atto di opposizione.

L’atto di opposizione è un atto nativo digitale e deve restare tale. Dunque, va redatto tramite il proprio programma di videoscrittura e poi convertito in PDF, operazione ormai di routine per gli avvocati data l’obbligatorietà del deposito telematico di buona parte degli atti processuali.

2° passaggio: predisposizione della procura alle liti.

Vale quanto già spiegato per la notifica a mezzo pec dell’atto di citazione: va redatta su un apposito foglio non in termini generici ma specificando il tipo di atto e le parti. 

Se la procura è cartacea (quindi stampata, firmata ed autenticata “a penna” rispettivamente dal cliente e dall’avvocato), va scansionata in modo da avere un “file immagine” in formato PDF e, poi, va sottoscritta digitalmente

Qualora il cliente sia munito di firma digitale, la procura va fatta firmare digitalmente e, controfirmata sempre digitalmente dall’avvocato. 

3° passaggio: predisposizione della relata di notifica.

Anche la relata è un file nativo digitale che deve restare tale. Qui di seguito un possibile modello:

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC

Io sottoscritto Avv. TIZIO (c.f. _____), con studio in _____, via _____, nella mia qualità di difensore di CAIO (c.f._____), residente in _____, via_____, in virtù di procura in calce ex art. 83 comma 3 c.p.c., ai sensi dell’art. 3 bis della L. 53/1994

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo n._____, emesso dal Tribunale di _____ in data _____, in originale informatico,

a SEMPRONIO, nato il _____ ad _____ (c.f. _____), residente in_____, via _____, elettivamente domiciliato presso il proprio procuratore avv. MEVIO in_____ via _____ , trasmettendolo all’indirizzo di posta elettronica certificata pec: _____@pec.it, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo che qui si oppone, nonchè estratto dal Registro Generale Indirizzi Elettronici (REGINDE).

LUOGO, lì ___/___/_____

Avv. ______

4° passaggio: invio della pec.

A questo punto, avremo 3 file sottoscritti digitalmente

  • L’atto di opposizione al decreto ingiuntivo
  • La procura alle liti
  • La relata di notifica

che dobbiamo inviare al destinatario.

Creeremo, quindi, un nuovo messaggio di posta elettronica certificata, inseriremo l’indirizzo PEC del destinatario, allegheremo i tre file di cui sopra e, nell’oggetto della PEC, inseriremo il testo “Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994”.

Il corpo del messaggio potrebbe anche restare vuoto. Noi, solitamente, inseriamo il seguente messaggio di cortesia: ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 3 BIS L. 53/1994. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI. SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L’INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, FIREMACERTA, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA. IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.

Dopo aver inviato la Pec, qualora sia tutto andato a buon fine, riceveremo due messaggi di conferma: una ricevuta di accettazione, che viene inviata dal proprio gestore Pec, e una ricevuta di avvenuta consegna che, invece, viene inviata dal gestore Pec del destinatario. Quest’ultima certifica data e ora della consegna: è la prova del perfezionamento della notifica. Procediamo, a questo punto, a salvare sul nostro computer le ricevute di accettazione e consegna in formato *eml o *msg. 

5° passaggio: l’avviso di opposizione ex art. 645 c.p.c. ed art. 9,comma 1, Legge 53/1994

Non ci resta che avvisare la cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha emesso il D.I. dell’avvenuta opposizione.

TRIBUNALE DI ______/UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ______

AVVISO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EX ARTT. 645 C.P.C. E 9 L. 53/1994

R.G. ____/____ – D.I. ____ /____

Io sottoscritto Avv. TIZIO (c.f. _____), con studio in _____, via _____, nella mia qualità di difensore di CAIO (c.f._____), residente in _____, via_____, in virtù di procura in calce ex art. 83 comma 3 c.p.c.,

COMUNICO

di aver notificato a mezzo PEC in data ___/___/_____   a SEMPRONIO, nato il _____ ad _____ (c.f. _____), residente in_____, via _____, elettivamente domiciliato presso il proprio procuratore avv. MEVIO in_____ via _____, atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.___/___ emesso dal Tribunale di ____/Giudice di Pace di _____ in data ____/____/_______, nell’ambito del procedimento monitorio R.G.___________.

A tal fine si offrono in comunicazione:

  1. atto di citazione in opposizione al d.i. n. __/____;
  2. procura alle liti;
  3. relata di notifica
  4. Messaggio PEC di invio *eml o *msg);
  5. Ricevuta di accettazione *eml o *msg);
  6. Ricevuta completa di consegna *eml o *msg);

LUOGO, lì ___/___/_____

Avv. ______

‘E chiaro che, ove sia attivo il PCT, tale avviso andrà deposito telematicamente nel fascicolo del monitorio come “memoria generica”, specificando nell’oggetto della PEC di invio della busta che si tratta di“DEPOSITO Avviso di opposizione al decreto ingiuntivo __/____ notificata a mezzo PEC”.

La terza PEC vi comunicherà un errore (“sono necessarie verifiche da parte della cancelleria“), dal momento che non avete accesso al fascicolo del monitorio. Ma tale errore sarà forzato dalla cancelleria e con la quarta PEC vi sarà comunicata l’accettazione della busta.

Qualora si tratti di una opposizione ad un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace, non essendo ancora attivo il PCT, vi toccherà procedere con la stampa di tutto quanto innanzi e col deposito cartaceo (o, se la cancelleria lo consente, a mezzo FAX o PEC).

In questo caso, si rende opportuna una attestazione di conformità del seguente tipo:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Io sottoscritto Avv. TIZIO (c.f. _____), con studio in _____, via _____, nella mia qualità di difensore di CAIO (c.f._____), residente in _____, via_____, in virtù di procura in calce ex art. 83 comma 3 c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 9. comma 1-bis, Legge 53/1994 e dell’art. 16-undecies del D.L. 179/2012,

ATTESTO

che l’antescritto atto di n. __ pagine, esclusa la presente,  è copia conforme, in formato cartaceo, all’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata in data ___/____/______ dall’indirizzo _______@pec.it all’indirizzo _______@pec.it ed è composto da

ed è composto da

  • Atto di opposizione al d.i. n. ___/_____sottoscritto digitalmente (Atto di opposizione.pdf.p7m);
  • Procura alle liti sottoscritta digitalmente (Procura.pdf.p7m);
  • Relata di notifica sottoscritta digitalmente (Relata di notifica.pdf.p7m);
  • Stampa del messaggio pec di invio;
  • Stampa della ricevuta di accettazione;
  • Stampa ricevuta completa di avvenuta consegna.

LUOGO, lì ___/___/_____

Avv. ______

80 pensieri su “Notifica a mezzo PEC Opposizione a Decreto Ingiuntivo”

  1. Egregio Collega, se notifico una opposizione a D.I. a mezzo PEC, dovrò poi avvisare la cancelleria dell’avvenuta impugnazione?
    Grazie in anticipo e cordialità.

  2. Caro Collega, grazie per l’esauriente spiegazione. Ti pongo cortesemente una domanda. Mi è stata notificata una opposizione a decreto ingiuntivo con mandato a margine, quindi scannerizzata: è valida lo stesso? Posso eccepire qualcosa?

    1. La notifica, seppur irregolare, è da ritenersi valida per raggiungimento dello scopo, come chiarito anche dalla Cassazione.

  3. Volevo solo ringraziare pubblicamente il collega avvocato Giulio Negri per avermi supportato e sopportato anche a tarda ora in piena crisi da PCT e PEC!!!

  4. Caro Collega, la spiegazione è chiarissima. Una domanda: il 5° passaggio, l’avviso alla cancelleria dell’avvenuta opposizione , va inoltrato entro lo stesso termine per l’impugnazione?
    Grazie

    1. Caro Collega, di norma l’avviso di opposizione andrebbe fatto subito dopo la notifica. Ma è chiaro che, anche qualora l’avviso venga fatto in ritardo, è difficile che l’avvocato dell’opposto richieda copie esecutive del d.i. impugnato, ben sapendo che è stata proposta opposizione.

      1. Un caso specifico e richieste di cortesi precisazioni. Nel caso che l’opposizione a decreto ingiuntivo sia stata correttamente fatta con ricorso ex art.702 bis cpc in forma telematica, e quindi con deposito tempestivo in cancelleria, senza alcuna notifica per oltre due mesi dalla scadenza del termine al domicilio telematico dell’originario ricorrente (avendo peraltro il giudice fissato un termine di molti mesi per l’incombente), OMETTENDO invece l’opponente totalmente di dare avviso alla cancelleria dell’opposizione (punto 5); che accade se viene concessa formalmente la definitiva esecutorietà? L’opposizione è efficace o no? Può il ricorrente far valere il titolo ottenuto con azione esecutiva?

        1. Collega buongiorno. L’opposizione è stata introdotta con il deposito del ricorso, quindi è onere della cancelleria dare atto dell’avvenuta opposizione del fascicolo del monitorio. Mi sembra strano che non l’abbia fatto. Ad ogni modo l’opponente non doveva comunicare nulla.

  5. Caro Collega, ho ricevuto una opposizione a decreto ingiuntivo via pec, ma nessuno degli atti allegati (atto di citazione, procura e relata di notifica) è firmato digitalmente. Inoltre nella mail, la Collega mi scrive “gentile collega ti invio l’opposizione a decreto ingiuntivo…” e non “ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 3 BIS L. 53/1994.
    SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI ecc…”
    Può secondo te questa notifica ritenersi inesistente?
    Se mi costituisco per eccepire tutto ciò, rischio di sanare?

    1. Nel corpo della mail può esserci scritto qualsiasi cosa, quindi va bene anche così.
      Nell’oggetto dovrebbe esserci la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
      L’aspetto davvero rilevante è certamente l’assenza di firma digitale. Prima di tutto Ti consiglio di verificare che gli atti non siano firmati in formato PADES: in questo caso l’estensione non è più “*.pdf.p7m”, ma il file appare e si apre come un semplice PDF (generalmente il nome del file riporta la scritta “signed”: ad esempio “citazione-signed.pdf). Puoi verificare se sono sottoscritti in PADES o tramite il tuo kit di firma digitale oppure su questo sito: https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0 , dove selezionerai il file e poi cliccherai su “verifica firma”.
      Nel caso in cui gli atti siano effettivamente privi di firma, Ti invito a leggere la recentissima sentenza della Cassazione n. 14338/2017, che ha ritenuto inesistente l’atto di appello notificato senza firma digitale.
      Io, personalmente, mi costituirei eccependo, in via preliminare, l’inesistenza della notifica dell’atto di opposizione per mancanza della firma digitale. Trovo troppo rischioso non costituirsi.

  6. Caro Collega, mi è rimasto un dubbio in merito all’ avviso alla cancelleria del deposito dell’ opposizione a decreto ingiuntivo.
    Come da Te egregiamente spiegato, quando si deposita l’ avviso, la seconda pec della cancelleria segnalerà errore; se anche la terza segnalasse errore, in che decadenze incorrerei, posto che la notifica via pec dell’ opposizione al Collega è stata regolarmente inoltrata? Cosa dovrei fare, secondo Te?
    Grazie mille
    Andrea LAZZARI

    1. In realtà è la terza pec, quella dei controlli automatici, che segnalerà un errore perchè non sei costituito in quel fascicolo (errore che poi sarà risolto dalla Cancelleria che Ti accetterà il deposito). Se mai avessi sbagliato qualcosa nel deposito e ti venisse respinto, non incorreresti in alcuna decadenza ma, semplicemente, la cancelleria non sarebbe informata dell’opposizione e controparte potrebbe, per assurdo, chiedere copie esecutive decorsi i 40 giorni. Ma chiaramente, avendo ricevuto l’opposizione, sarebbe folle a fare una cosa del genere.
      Saluti e buona domenica.

  7. salve
    E’ possibile opporsi ad un decreto ingiuntivo con una comunicazione solo in Tribunale ?
    Senza scrivere nulla dalla parte che propone il D. I. e nulla viene comunicato al suo avvocato.
    Cosa ne pensi ? E un atto inefficace ? Si ? meglio
    grazie

    1. L’opposizione a decreto ingiuntivo in Tribunale si propone con un atto giudiziario (citazione o ricorso) che va notificato all’avvocato presso cui il creditore ha eletto domicilio. Una semplice comunicazione in Tribunale non ha alcun valore.
      Sicuro che non è stata fatta regolare opposizione mediante notifica in proprio (a mezzo posta o PEC) ed è stata comunicata in tribunale solo l’avvenuta opposizione?

      1. E se così fosse (opposizione depositata telematicamente e avviso notificato telematicamente in cancelleria…ma all’Avv domiciliatario notificato solo dopo, cioè tardivamente), l’opposizione è inefficace? o è si considera sanata se il giudice fissa udienza prima comparazione? Di sicuro controparte eccepirà la mancata notifica nei termini…
        Grazie mille

        1. L’opposizione a mezzo pec, a differenza di quella ‘tradizionale’, va notificata alla pec del dominus, non del domiciliatario.
          Quindi se è stata fatta nei termini, è assolutamente valida.

  8. Caro collega, nel ringraziarti per il tuo prezioso lavoro, ti chiedo: ma i documenti che si vogliono produrre unitamente all’atto di citazione )o all’opposizione a D.I) come vanno depositati telematicamente? Insieme alla pec con cui si fa l’iscrizione a ruolo?

    1. Certo Collega, se iscriverai a ruolo telematicamente, la citazione sarà l’atto principale della “busta” e i documenti andranno depositati come allegati. Comunque, solitamente i redattori ti guidano passo passo sino all’invio a mezzo PEC della busta in cancelleria.

  9. Gentilissimo e preparatissimo Collega,
    mi confermi che anche l’opposizione a d.i. introdotta con ricorso (rito locatizio) ed il successivo decreto di fissazione d’udienza vanno notificate, eventualmente anche via pec, presso il procuratore domiciliatario dell’opposto ?
    Grazie

    1. Certo, vanno notificati all’avvocato presso cui il ricorrente/opposto ha eletto domicilio. Se, però, vuoi notificare l’opposizione a decreto ingiuntivo a mezzo pec e l’avvocato-dominus del giudizio ha eletto domicilio “fisico” presso un altro avvocato (perché, ad es., di altro foro), Ti conviene notificarla ad entrambi per evitare ogni contestazione.

    1. In realtà basterebbe effettuare la notifica solo al “dominus”, perchè il domicilio fisico è diverso da quello digitale. Però aggiungere un destinatario in più alla pec non costa nulla ed evita stupide contestazioni…

    1. La nota di iscrizione la genererà direttamente il redattore che usi.
      Puoi pagare contributo unificato e marca da bollo online, allegando le ricevute, oppure comprare le tradizionali marche cartacee, scannerizzarle ed inviarle come allegato. Poi dovrai portarle fisicamente in cancelleria.

  10. Caro Collega approfitto della Tua gentilezza e competenza: devo opporre un d.i notificando presso un collega che ha indicato la propria pec e NON ha eletto domicilio nella circoscrizione territoriale del Giudice che ha emesso il decreto. Devo altresì notificare l’opposizione ad un terzo ingiunto, ovviamente cartacea.
    Come mi comporto?
    Grazie e cordiali saluti

    1. Caro Collega, nel caso di notifica “mista”, non c’è una soluzione unica.
      Se si tratta di GdP, non essendoci il PCT, ti conviene notificare ad entrambi copia della citazione firmata a penna: nella notifica a mezzo pec, firmerai l’atto anche digitalmente (oltre che a penna) e attesterai la conformità al cartaceo nella relata di notifica firmata digitalmente.
      Se si tratta di Tribunale, la soluzione più corretta, probabilmente, è quella del duplice originale: uno firmato a penna per la notifica cartacea, un altro in originale informatico firmato digitalmente per la notifica telematica.
      Altrimenti, se non vuoi avere un doppio originale, dovresti procedere come per il giudice di pace, con la consapevolezza che la notifica non è perfettamente regolare, ma pur sempre valida…

  11. Gentile Avvocato,
    nel momento in cui (passaggio 5) avviso la cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha emesso il D.I. dell’avvenuta opposizione, posso allegare anche gli eventuali documenti, il contributo unificato e la marca da bollo?
    Grazie mille

  12. Gentile collega,
    devo notificare un’opposizione a D.I. nel quale il collega si è domiciliato presso il proprio “domicilio” telematico. Devo farlo a mezzo pec o posso farlo nel modo tradizionale?
    Notificata l’opposizione a mezzo pec posso fare l’iscrizione a ruolo cartacea e non telematica?
    Grazie

    1. Con riguardo alla prima domanda, se il collega è di altro foro, Ti consiglio di notificargli l’opposizione a mezzo PEC. Io ritengo si possa notificare tranquillamente anche nel modo tradizionale, ma alcuni autorevoli colleghi sono diverso avviso. Ergo, per non rischiare, notifica a mezzo PEC.
      L’iscrizione puoi farla anche cartacea, ma, una volta ottenuto il numero di ruolo, per dare la prova dell’avvenuta notifica devi depositare nel fascicolo telematico le due ricevute (accettazione e consegna) in formato eml.

  13. Salve avvocato ho presentato un decreto ingiuntivo riguardante il datore di lavoro dove ho diritto alle 15 mensilitá al posto del rientrigo dopo aver vinto la causa …il 23 aprile accadevano i 40 giorni della notifica e potevano fare opposizione sono andato in cancelleria a domandare se hanno fatto opposizione e nn c era ancora opposizione quanto meno c era lo studio legale dove ho notificato il decreto ingiuntivo possibile che hanno mandato la pec per opposizione a nome di un altro studio legale grazie

    1. La domanda non è chiarissima ma, comunque, l’opposizione va notificata allo studio o alla PEC del suo avvocato (ovviamente non ad altri avvocati) e va fatto avviso in cancelleria. Se non risulta nulla né in cancelleria, né al suo avvocato, può stare “quasi” tranquillo.
      Le consiglio, infatti, di aspettare ancora qualche giorno prima di “cantare vittoria”: la sua controparte potrebbe però averla notificata il 40° giorno a mezzo posta ed essersi dimenticato di avvisare la cancelleria. Quindi l’opposizione potrebbe essere ancora in viaggio.

  14. Salve Avv, volevo chiederle lumi sulla notifica di un’ opposizione a decreto ingiuntivo effettuata, mi sono accorta dopo aver notificato via Pec di aver commesso errore materiale nell’ indicazione dell’ oggetto, al posto della legge 53 ho scritto 52 del 94 ed essendo ancora nei termini ho rinotificato via Pec con la indicazione corretta della Pec. È corretta la procedura cioè la seconda notifica è valida?la ringrazio,

    1. Gentile Collega, era un errore materiale talmente insignificante che avrebbe potuto anche evitare di rinotificare. Comunque, la seconda notifica è assolutamente valida. La prossima volta lasci tutto com’è.

  15. Grazie! Un altro dubbio riguarda gli orari delle notifiche, se ho ben compreso l’ art. 16 septies L. 179/2012 mi consente di notificare a qualsiasi ora e la notifica effettuata dopo le 21 ha efficacia alle 7 del giorno successivo. Anche se a seguito dell’ ultima sentenza della Corte Costituzionale sull’ argomento se la notifica viene effettuata tra le 21 e le 24 ha efficacia nel giorno stesso. Mi conferma tale interpretazione del dato normativo e della giurisprudenza? La ringrazio

    1. Sì è così, in parole povere la Corte Costituzionale ha stabilito che la notifica eseguita a mezzo pec, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le 21 ma prima delle 24, si perfeziona per il notificante al momento in cui è stata generata la pec di accettazione (quindi non il giorno successivo). Per il destinatario invece la notifica continua a perfezionarsi alle 7:00 del giorno successivo.

  16. Complimenti per la chiarezza, ho però un paio di dubbi, gli allegati vanno notificati anche alla controparte o solo in cancelleria? Come si dovrà pagare il contributo unificato?
    Cordiali saluti.
    Gero

    1. Grazie. Gli allegati non vanno notificati, ma – come per le notifiche tradizionali – solo depositati in cancelleria all’atto dell’iscrizione a ruolo.
      Per quanto riguarda il contributo unificato e la marca da bollo: o li acquisti in tabaccheria (nel caso di iscrizione a ruolo telematica, dovrai depositare una scansione e poi depositarli fisicamente in cancelleria) o tramite F23 o con pagamento telematico (puoi vedere qui come fare: http://www.legalionline.eu/news0010 ).

  17. Collega complimenti per l’esaustività.
    Ho un dubbio. E’ corretto procedere così per la notifica
    di un’opposizione a decreto ingiuntivo del giudice di pace in via telematica?
    converto il file word in pdf, poi firmo digitalmente, allego alla pec relata e mandato scannerizzato e firmato digitalmente e invio….

    Ti ringrazio in anticipo …

  18. Buongiorno Collega, il mio dubbio è questo.
    Mi è stata notificata via pec un’opposizione a D.I. del Giudice di Pace tuttavia il Collega non ha mai dato comunicazione alla Cancelleria del GdP dell’opposizione ed ha iscritto a ruolo 4 prima dell’udienza. Si tratta di mere irregolarità o posso eccepire nullità/inammissibilità dell’opposizione?

  19. Gent.mo Collega,
    ho notificato a mezzo PEC opposizione a D.I. dinanzi al GDP di Bari, ora devo procedere al deposito cartaceo dell’avviso di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 c.p.c. e 9 L. 53/1994, ma mi pongo il seguente interrogativo: “devo allegare l’atto di citazione, la relata di notifica e l’attestazione di conformità in semplice formato pdf oppure è necessaria la copia dove risulti la firma digitale?” In tal ultimo caso non saprei come ottenere la mia copia sottoscritta digitalmente con la firma a lato.

    1. Devi semplicemente stampare quello che hai notificato, più le ricevute di accettazione e consegna, e attestare la conformità; visivamente la firma digitale non ci sarà da nessuna parte. La firma a lato (la c.d. coccardina), infatti, la appone soltanto la cancelleria del Tribunale (e della Corte d’Appello), non la puoi apporre tu.

  20. Egr. Collega, devo notificare un’opposizione a decreto ingiuntivo. La mia domanda è: la procura alle liti può essere firmata analogicamente dal legale rappresentante della società anche se questa è munita di firma digitale?
    Grazie

    1. Egregio Collega, non c’è nessun obbligo di sottoscrivere digitalmente la procura. Può firmarla tanto con firma digitale, quanto con una tradizionale penna.

  21. Buonasera. Grazie per il riscontro tempestivo e cordiale. Quindi l’avvocato opponente con ricorso in forma telematica non deve depositare alcunchè – cioè “l’avviso di opposizione” nel caso specifico – nel fascicolo del monitorio? Cioè un “alert” con la segnalazione della pendenza dell’opposizione (e ciò ai sensi dell’art.9 comma 1 della L.53/94, in correlazione agli artt.645 cpc e 123 disp.att. cpc), essendo il fascicolo del monitorio e quello dell’opposizione normalmente e telematicamente distinti? Nel caso non è stata depositata telematicamente alcuna annotazione nel fascicolo monitorio, e quindi il Giudice – in assenza di “alert” – ha potuto provvedere di conseguenza sull’esecutorietà.

    1. L’avviso di opposizione è previsto dalla L. 53/94 (legge che regola le notifiche in proprio) per la fase della notifica dell’opposizione: l’avvocato si sostituisce all’ufficiale giudiziario per effettuare la notifica e, quindi, deve anche depositare l’avviso della proposta impugnazione (cosa che avrebbe dovuto fare l’ufficiale giudiziario).
      Se l’opposizione a d.i. è proposta con ricorso, è chiaro che non c’è nessun obbligo per l’avvocato (come non ci sarebbe per l’ufficiale giudiziario), visto che non siamo proprio nella fase della notifica.
      Se non ricordo male, nel momento in cui viene iscritto a ruolo un ricorso in opposizione a d.i., il redattore fa inserire i dati del procedimento bmonitorio (r.g. e numero del decreto), proprio perché così viene generato automaticamente un alert nel fascicolo.
      Non so perché nel Tuo caso non ci sia stato alcun alert, ma sicuramente è un problema di cancelleria e non un mancato adempimento da parte dell’opponente.

  22. Grazie ancora per il riscontro. Verificherò ora come sarà possibile risolvere il problema, telematicamente, vista la situazione di fatto che si è venuta a creare e che ora non è quasi più possibile “parlare” con la Cancelleria……

  23. Egregio collega, mi è stata notificata opposizione a decreto ingiuntivo a mezzo pec avanti il Tribunale: l’ atto di opposizione allegato è un originale cartaceo firmato a penna e scansionato, nuovamente firmato digitalmente e con attestazione di conformità ( nella relata) della copia informatica all’originale cartaceo.

    Il fatto che l’atto di opposizione non sia costituita da un atto natio telematico comporta qualche vizio della notifica da poter eccepire o costituendomi sano tutto?

    1. Gentile Collega, con la costituzione saneresti ogni vizio. Anche perché la Cassazione ha più volte affermato il principio del raggiungimento dello scopo proprio in materia di notifiche a mezzo PEC “irregolari”.

  24. Gent.mo Collega,
    come procedo alla notifica a mezzo pec di una opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Gdp (quindi con successiva iscrizione a ruolo cartacea)?
    Grazie per l’aiuto

    1. Gentile Collega,
      nell’ultima parte dell’articolo ho spiegato come fare.
      In sostanza devi procedere con la stampa di tutto quanto notificato, nonchè delle ricevute di accettazione e consegna (anche della ricevuta di invio se vuoi), attestando poi la conformità.

  25. Preg.mo Collega,
    devo proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo nell’interesse di una sola delle parti ingiunte. Ho l’obbligo di notificare l’atto di citazione in opposione a decreto ingiuntivo esclusivamente nei confronti del soggetto che ha richiesto ed ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo (futuro opposto) giusto? e se anche l’altro soggetto ingiunto presenta opposizione , i giudizi verranno riuniti? Ti ringrazio anticipatamente per la disponibilità ad un riscontro alla mia domanda.
    Cordialità

    1. Gentile Collega, sì, devi notificare l’opposizione al ricorrente (o meglio al suo avvocato). Se gli altri ingiunti presenteranno opposizione, i giudizi verranno riuniti

  26. Preg.mo Collega, nel ringraziarTi per la cortese risposta e con l’auspicio di non arrecarti troppo fastidio , Ti sarei grata se potessi confermarmi un’ultima cosa , ovverosia, che ho facoltà di scegliere se notificare a mezzo pec (all’indirizzo del collega difensore del ricorrente Indicato nel ricorso)ovvero a mezzo unep (presso il domicilio eletto dal ricorrente nel ricorso ) e nessun obbligo di procedere con una specifica modalità di notifica. Inoltre, che il termine per la costituzione/iscrizione a ruolo per l’opponente è ridotto alla metà dei rituali termini e, dunque, è di 5 gg decorrenti dalla notifica dell’atto di citazione.
    Nel ti graziarTi nuovamente e lieta dell’incontro professionale , Ti porgo i miei più cordiali saluti.

    1. Gentile Collega, mi era sfuggita la Tua risposta. Non hai nessun obbligo di procedere con una specifica modalità di notifica- Il termine per l’iscrizione a ruolo non è dimezzato.

  27. Buonasera Avvocato,
    gradirei sapere da Lei se l’invio della notifica di opposizione a D.I. ad indirizzo PEC errato (nonostante ben indicato nel ricorso) e quindi mai ricevuta dall’avvocato difensore, possa rendere nulla l’opposizione, anche se questa é stata inviata alla Cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha emesso il D.I.
    D’altra parte, la Cancelleria stessa avrebbe dovuto rilevare l’errore e non l’ha comunicato: Lei cosa ne pensa? La ringrazio e La saluto cordialmente

    1. Gentile Sabrina, l’indirizzo pec a cui notificare deve essere tratto dai pubblici registri (reginde, INI-PEC, registro PP.AA.). Se la notifica è stata fatta ad un indirizzo errato, è certamente nulla. La Cancellaria non ha il compito di rilevare l’errore, nè di comunicare alcunchè.

  28. Gentile Collega, ti chiedo un consiglio. non riesco ad avere evidenza del fascicolo monitorio, nonostante abbia provato a collegarmi al pst giustizia. tramite PCT posso fare qualcosa?. mi sai dare qualche informazione utile in merito? mi serve per riuscire poi a depositare l’avviso di opposizione. scusa per il disturbo ma è la prima opposizione a DI che mi capita da quando è intervento il PCT

    1. Gentile Collega, per avere accesso al fascicolo telematico del monitorio devi depositare un’istanza di visibilità. In questo modo la cancelleria Ti autorizzerà all’accesso per un certo lasso di tempo (es. una settimana). Ottenuto l’accesso e visionati gli atti del monitorio, potrai depositare l’avviso di opposizione.
      Se non presenti istanza di visibilità, puoi depositare ugualmente l’avviso di opposizione come istanza o memoria generica, specificando poi nelle note che si tratta di un avviso di opposizione. La terza PEC (quella dei controlli automatici), Ti darà errore (ossia che non hai accesso al fascicolo), ma la cancelleria forzerà il deposito e il deposito avverrà con successo.
      Spero di essere stato chiaro, cordiali saluti

  29. gentile Collega grazie per la risposta. il problema è che non riesco proprio a trovare il fascicolo su pst giustizia per depositare l’stanza di accesso al fascicolo telematico. mi potresti dare qualche indicazione utile per procedere?

    1. Per poterti aiutare, dovresti mandarmi sulla mia e-mail copia del decreto ingiuntivo. Altrimenti non so come fare.

  30. Buonasera collega, ho inviato in data 20.07.2022 notifica via PEC atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ultimo giorno, e domani 21.07.2022 procederò con deposito telematico avviso opposizione. Il fatto di non aver depositato contestualmente l’ avviso di deposito mi farà incorrere in nullità opposizione?

  31. Esimio Collega, devo fare opposizione a decreto ingiuntivo..mi confermi i passaggi da fare con la riformare Cartabia? Citazione (anziché ricorso) e poi devo inviarlo via pec al collega di controparte con tutti gli allegati..dovrò successivamente inviare comunicazione in cancelleria..e poi?

    1. Gentile Collega, in Tribunale i passaggi sono gli stessi anche dopo la riforma Cartabia. Dopo la notifica ovviamente devi procedere con l’iscrizione a ruolo.

      Innanzi al Giudice di Pace invece devi depositare ricorso e poi notificarlo unitamente a decreto di fissazione di udienza.

  32. Buongiorno, ho appena ricevuto un’opposizione a decreto ingiuntivo e gli allegati (dunque atto di opposizione, procura e relata di notifica) al messaggio pec di notifica (in formato .eml) quando li apro contengono una serie infinita di lettere e numeri.
    Secondo Voi l’opposizione è valida? Devo costituirmi se il collega mi indicherà al telefono la data dell’udienza o dovrò considerare l’opposizione tamquam non esset?

    1. Collega buongiorno a Te. Controllerei bene se i files notificati sono effettivamente corrotti oppure se è un problema Tuo. Magari falli aprire ad un altro collega di Tua fiducia.

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