In questa guida cercherò di spiegare passo per passo, in termini semplici e pratici, mettendomi nei panni di un avvocato “poco avvezzo” alla tecnologia, come notificare un atto di citazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Grande vantaggio di una notifica effettuata a mezzo pec (oltre ad un notevole risparmio di soldi e tempo) è la prova immediata ed incontestabile dell’avvenuta notifica. Si rende opportuno ricordare, a tal proposito, che se la trasmissione del messaggio è andata a buon fine (con la ricezione delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna), eventuali inconvenienti lamentati dal destinatario della comunicazione (titolare della PEC) saranno del tutto ininfluenti sulla validità della comunicazione stessa (v. Cass. Civ. n. 15070/2014).
Si potrà utilizzare questa modalità di notifica solo ove il destinatario sia un professionista, una pubblica amministrazione, un’azienda etc. Invero, l’indirizzo Pec del destinatario deve risultare da pubblici elenchi (reginde, registro ini-pec, registro delle imprese, registro delle pubbliche amministrazioni, consultabile da pst.giustizia.it). Non è necessario avere l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza (come per la notificazione in proprio di atti a mezzo del servizio postale), né munirsi di apposito registro cronologico ove annotare le notifiche. Inoltre, è prevista la totale esenzione del pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.
Fatta questa opportuna premessa, procedo ad illustrare gli aspetti pratici.
1° passaggio: predisposizione dell’atto di citazione.
L’atto di citazione nasce come file digitale. Dunque, una volta redatto tramite il proprio programma di videoscrittura (es. Microsoft Office Word), è necessario salvare (pubblicare) una copia come PDF (v. foto). Ormai questa operazione dovrebbe essere di routine, data l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, ma potrebbe risultare più difficoltosa per chi ha una versione di office più datata. In quest’ultimo caso consiglio l’uso del software gratuito PDF CREATOR scaricabile qui: http://it.pdf24.org/pdf-creator-download.html
Creato il PDF, sii otterrà, in pratica, un file non più modificabile. Questo file PDF (es. “citazione.pdf”) andrà sottoscritto digitalmente tramite il proprio kit di firma digitale. Avremo così un secondo file chiamato “citazione.pdf.p7m”.
2° passaggio: predisposizione della procura alle liti.
La procura alle liti va redatta su un apposito foglio non in termini generici ma specificando il tipo di atto e le parti.
Se la procura è cartacea, in quanto è stata stampata e firmata “manualmente” dal cliente, va scannerizzata in modo da avere un “file immagine” in formato PDF e, quindi, va sottoscritta digitalmente.
Qualora il cliente sia munito di firma digitale, la procura va fatta firmare digitalmente e va, quindi, controfirmata dall’avvocato.
3° passaggio: predisposizione della relata di notifica.
La relata va redatta su documento informatico separato rispettando il contenuto minimo previsto dall’art. 3-bis della L.53/1994 e va sottoscritta con firma digitale.
Dovendo inviare un atto di citazione – originale informatico – e la procura alle liti – copia informatica -, per cui vige una disciplina peculiare, è sufficiente utilizzare un modello tipo:
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avv.______ (c.f.______), con studio in ______, Via ______, nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. ______ (c.f.______), residente in ______, via ______
NOTIFICO
ad ogni effetto di legge l’atto di citazione in originale informatico a:
SOCIETà ALFA (C.F./P.IVA______), con sede in ______, via ______, in persona del legale rappresentante p.t., mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. ______@______ iscritta nel Reginde all’indirizzo p.e.c. ______@______ estratto dal pubblico elenco
(specificare da quale pubblico elenco è stata estratta la pec del destinatario).
ATTESTO
che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch’essi sottoscritti digitalmente:
– atto di citazione;
– procura alle liti.
Data, Luogo
Avv__________________
Oppure è possibile utilizzare l’app messa a disposizione da dirittopratico.it per redigere la relata di notifica.
4° passaggio: invio della pec.
Ricapitolando, avremo 3 files sottoscritti digitalmente
- citazione.pdf.p7m
- procura_alle_liti.pdf.p7m
- relata_di_notifica.pdf.p7m
che dobbiamo inviare al destinatario.
Creeremo, quindi, un nuovo messaggio di posta elettronica certificata, inseriremo l’indirizzo di PEC del destinatario, allegheremo i tre file di cui sopra e, nell’oggetto della PEC, inseriremo il seguente testo “Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994”.
Dopo aver inviato la Pec, qualora sia tutto andato a buon fine, riceveremo due messaggi di conferma: una ricevuta di accettazione, che viene inviata dal proprio gestore Pec, e una ricevuta di avvenuta consegna che, invece, viene inviata dal gestore Pec del destinatario. Quest’ultima certifica data e ora della consegna: è la prova del perfezionamento della notifica.
5° passaggio: iscrizione a ruolo
Ipotesi a) iscrizione cartacea:
Qualora non sia possibile (si pensi al GIudice di Pace) o sia difficoltosa l’iscrizione a ruolo telematica, stamperemo:
- l’atto di citazione;
- la procura alle liti (qualora non sia già stampata);
- la relata di notifica;
- il messaggio di pec inviato;
- la ricevuta di accettazione;
- la ricevuta di avvenuta consegna;
A questo punto, l’avvocato notificante, assumendo le vesti del pubblico ufficiale (con tutte le conseguenti responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci), dovrà attestare la conformità degli atti cartacei agli atti notificati tramite pec.
Redigerà e stamperà, in conclusione, la seguente attestazione:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA ALL’ATTO NOTIFICATO A MEZZO PEC
Io sottoscritto Avv. _____, cod. fisc. ____, ai sensi degli artt. 9, co. 1-bis, e 6, co. 1, della L. 53/1994, nonché dell’art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 82/2005,
ATTESTO
che l’antescritto atto di n. __ pagine, esclusa la presente, ciascuna da me siglata con timbro di congiunzione, è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio in data: __/__/____, alle ore: __:__, dalla mia casella di posta elettronica certificata _____@___ alla casella di posta elettronica certificata _____@___ coi relativi allegati firmati digitalmente, ed è composto da:
– Copia dell’atto di citazione firmato digitalmente;
– Procura alle liti firmata digitalmente;
– Relata di notifica firmata digitalmente;
– Stampa del messaggio PEC di notifica dei predetti atti ed allegati;
– Ricevuta di accettazione della suddetta PEC;
– Ricevuta di avvenuta consegna della suddetta PEC.
Luogo, lì __/__/____ Avv. ________________
Poichè il comma 1-ter dell’art. 9 della Legge 53 del 1994 prescrive che “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1‐bis”, qualora l’iscrizione a ruolo dovesse avvenire negli Uffici Giudiziari in cui sia possibile il deposito telematico, è opportuno procedere con l’invio telematico delle ricevute di accettazione e consegna.
Pertanto, una volta iscritta a ruolo la causa ed ottenuto l’R.G., creeremo una nota di deposito in pdf sottoscritta digitalmente (che sarà l’atto principale) da depositare nel fascicolo telematico, scegliendo come tipo di atto “istanza generica” o “memoria generica”, insieme alle ricevute pec di accettazione e consegna in formato eml o msg per provare l’avvenuta notificazione (i redattori più aggiornati prevedono le ricevute quali “allegati specifici”) .
La nota di deposito potrà essere così impostata:
TRIBUNALE/CORTE DI APPELLO DI _________
Dott._________- RG._______- Ud._____
NOTA DI DEPOSITO RICEVUTE NOTIFICA A MEZZO PEC
per __________, rappresentata e difesa dall’Avv. _________
c o n t r o
sig. _________,
*********
Il sottoscritto avv_____, difensore di____, deposita nel fascicolo telematico R.G.____ :
-1) Ricevuta di accettazione PEC;
-2) Ricevuta di consegna PEC;
Luogo e data ______ Avv. _______________
ipotesi b) iscrizione telematica:
Nel caso si possa e voglia procedere ad iscrivere telematicamente la causa a ruolo, dopo aver selezionato il registro corretto e l’Autorità Giudiziaria, creeremo una busta in cui andranno caricati gli stessi file notificati (impostando quale atto principale lo stesso atto di citazione o una nota di deposito), oltre a tutti gli eventuali allegati scansionati, le ricevute di accettazione e consegna (quali allegati specifici) in formato eml o msg, la nota di iscrizione a ruolo sottoscritta digitalmente. Non dimenticate di allegare anche la scansione del contributo unificato.
Questo è tutto. Se avete perplessità o problemi di qualsiasi tipo (o contestazioni da fare), lasciate un commento.
Ultimo aggiornamento (11.12.2015)
ciao, complimenti per la spiegazione chiara e dettagliata. Ti chiedo chiarimenti: per la procura qualora sia cartacea va firmata dal cliente e poi autenticata e firmata digitalmente dall’avvocato e per il quinto passaggio, ossia la stampa e l’attestazione di conformità vanno stampati e depositati solo quando si procede all’iscrizione a ruolo? Grazie mille!
Perché hai scritto .p7f ? È un refuso ? Non dovrebbe essere .p7m ?
Salve! L’ultima attestazione di conformità dovrà essere spedita col pct entro 10 giorni al momento della costituzione vero? Ancora non ne abbiamo fatte di citazioni così, casomai dovessi farla… Grazie
Ho sbagliato, è p7m, ora correggo. Grazie.
Io procedo così: stampo la procura su un foglio a parte, con indicazioni precise circa le parti e l’Ufficio Giudiziario. Il cliente la firma e autentico la firma. Quindi la scannerizzo e la firmo digitalmente.
Nella relata attesto la conformità.
Una volta effettuato la notifica, stampo tutto quello che c’è da stampare, attesto la conformità di quello che ho stampato a ciò che ho inviato a mezzo pec.
Infine procedo con l’iscrizione a ruolo nei termini di legge.
L’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi va ancora fatta nei modi tradizionali, quindi si procede regolarmente.
Non ho compreso se devo stampare i tre file .p7m firmati digitalmente (citazione, procura, relata + conformità) sui quali apparirà la coccarda oppure i file “normali”. Grazie
Deve stampare i file p7m. Ma, almeno a me, la coccarda non appare, appare solo per i file scaricati dal pst.giustizia.it.
Ma se la procura può essere rilasciata posteriormente alla notifica della citazione perché si deve allegare la procura nella notificazione telematica?
Paolo Bolla
Paolo Bolla, qui è solo descritta una nuova modalità di notifica, che di norma prevede l’invio anche della procura. ‘E chiaro che, se la procura è già in atti o viene rilasciata posteriormente, nulla ti impedisce di non notificarla a mezzo pec.
Spiegazione chiara ed esauriente.
Il DPCM del 13/11/2014 trova applicazione anche per la notifica a mezzo pec di “atto dell’avvocato”?
Premesso che per il momento c’è grande incertezza, da quello che si è capito trova applicazione anche per la notifica dell’atto dell’avvocato (quindi nativo digitale). Infatti l’utility http://apps.dirittopratico.it/notifica.html consente di selezionare “originale informativo predisposto dall’avvocato”.
Grazie per il riscontro e complimenti per la guida!!
Quando si appone la firma digitale, va bene il formato Pdf Basic?
Il formato Pdf basic sarebbe il formato PADES? se sì, va bene.
Se la procura è stata firmata in originale da entrambi e poi firmata anche digitalmente, per l’iscrizione a ruolo, va allegato l’originale cartaceo o bisogna comunque stampare il file p7m? Grazie
Va allegata la procura con le firme in originale.
grazie mille per la tua esauriente spiegazione. la mia sinora trovata, adatta anche per me che sono imbranata. Volevo solo sapere se l’attestazione di conformità, all’atto dell’iscrizione, viene da te fatto in foglio separato, allegato ai singolo atti o ad uno in particolare. Scusa ma sono tonta e non vorrei fare cavolate, tratrandosi di un opposizione a decreto ingiuntivo
Io chiudo il “fascicoletto” cartaceo con l’attestazione di conformità ai file digitali che stampo su un foglio a parte e che congiungo col timbro dello studio all’ultimo foglio (che normalmente è la ricevuta di avvenuta consegna).
Premetto che fin’ ora tutto ciò che è stato pubblicato in questo sito è stato fatto in maniera chiara ed esauriente e ringrazio il collega avv. Negri per la chiara esposizione ma siccome anch io sono abbastanza tonta ed ho una imminente notifica da dover effettuare a mezzo pec per un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ormai in scadenza, mi domandavo, avendo anche letto i vostri commenti, è normale che gli allegati del messaggio pec, che devono essere in formato pdf.p7m (a seguito dell’ apposizione della firma digitale) non si aprono? siccome prima è stato detto che per il deposito cartaceo bisognerebbe stampare gli atti dei file allegati alla pec, come si fa a stamparli in questo caso? Inoltre, devo confessare che prima di notificare con pec al collega di controparte ho provveduto ad autonotificare i il tutto è confermo che i file in pdf.p7m non si aprono, com è possibile?
Sono a sollecitare, ove possibile, una celere risposta.
Grazie.
I file firmati digitalmente in formato pdf.p7m effettivamente non si aprono cliccandoci semplicemente due volte col mouse, ma si aprono attraverso un apposito software che, generalmente, è quello utilizzato per firmare i file.
Allo Studio, ad esempio, utilizziamo Aruba. Qui c’è una guida illustrata https://kb.aruba.it/kb/a4742/la-firma-digitale-di-aruba-definizione-di-un-documento-_p7m-e-modalita-di-apertura.aspx
I file firmati digitalmente con il formato “.p7m” molti “colleghi” (io sono solo praticante) non riescono ad aprirli, può diventare questo motivo di eccezione? Inoltre una volta stampati per iscriverli a ruolo nella “vecchia maniera” bisogna apporre la firma tradizionale con la penna? Perché questi file una volta stampati non portano alcun tipo di firma, come se non fossero mai stati firmati ed il mio dominus a riguardo mi ha fatto storie
Per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è chiaramente “No”; in caso di contestazione, sarebbe molto semplice produrre in giudizio il file p7m notificato, dando la possibilità al Giudice di appurare che si apre senza problemi .
Inoltre, una volta stampati, l’unica firma da apporre “a penna” è quella sull’attestazione ex art. 9 comma 1 bis della L. 53/94.
Buonasera a tutti. Devo iscrivere a ruolo un Atto di Opposizione a decreto ingiuntivo che ho precedentemente notificato a mezzo pec. Vorrei essere certa di aver capito correttamente questo aspetto: quando stampo l’Atto firmato digitalmente, pur non vedendosi la firma non devo apporre nessuna firma manuale, giusto? Firmo solo l’attestazione di conformità.
Sì, l’avv. che attesta la conformità è, ai sensi della legge 53/94, un pubblico ufficiale; dunque ogni eventuale contestazione su quanto attestato può essere sollevata soltanto con querela di falso.
Gentile Collega,
ho notificato via pec all’avvocatura dello stato un atto di citazione in rinnovazione con procura e relata.
Ho fatto però un errore..non ho messo testo di cortesia e dopo, pur sapendo che non è necessario, ho rispedito la stessa pec (stessi identico con procura e relata firmate digit).
Ora premesso che si tratta di rinnovazione con fissazione di udienza a verbale da parte del giudice che ha ordinato la rinotifica (quindi non devo iscrivere a ruolo) posso stare tranquilla o ho fatto un guaio a rinotificare lo stesso atto?
Grazie mille davvero
Gentile Collega, credo proprio che tu possa stare più che tranquilla…
Buongiorno, volevo chiedervi se si iscrive telematicamente un opposizione a decreto ingiunto se è necessario allegare l’ atto di attestazione di conformità di tutti gli atti notificati tramite pec.
Grazie
Anzitutto, bisogna accertarsi che il Tribunale sia abilitato ad iscrivere telematicamente gli atti introduttivi. Poi, in effetti, non mi sembra si debba attestare nulla, visto che tutto è avvenuto e avverrò telematicamente. Occorrerà, ovviamente, depositare, oltre a tutto quanto notificato a mezzo pec, i files delle ricevute di accettazione e consegna.
Buongiorno! Mi confermate che, in caso di iscrizione a ruolo di un atto di citazione notificato telematicamente, non serve attestare la conformità dello stesso? Grazie mille e buona giornata, Martina
Se iscrivi telematicamente no, visto che depositi lo stesso file che hai notificato.
Se iscrivi in cartaceo, attesterai la conformità della copia cartacea all’atto notificato a mezzo pec.
Mi permetto di segnalare l’utility gratuita TEL-e-MATIC, da me realizzata al preciso scopo di automatizzare il processo di creazione della relata di notifica ed ulteriori documenti nell’ambito del Processo Civile Telematico mediante calcolo ed apposizione di impronta digitale e disponibile all’indirizzo
http://www.agenziagiuffresalerno.it
dott. Dario Carbone
Responsabile Informatico – Agenzia Giuffrè di Salerno
Se l’atto notificato via pec è stato sottoscritto digitalmente deve risultare dall’atto notificato?
Mi scusi, in che senso? La sottoscrizione digitale dell’atto notificato è facilmente verificabile con gli apposti software e, di solito, risulta nella relata di notifica
Mi sorge spontanea una domanda. Perché,nonostante i documenti siano stati firmati, al momento della stampa non risulta la forma digitale lateralmente? Nel caso in cui l’avvocato di controparte dovesse fare problemi, è sufficiente mostrare i file in PDF.p7m per accertare che siano stati firmati?
Se vuole che la firma digitale appaia graficamente sul documento firmato, deve firmare in pades (qui c’è una guida: https://www.youtube.com/watch?v=42SkWsB0Imk ). Altrimenti, firmando in cades (estensione .p7m), non appare nulla e, in caso di una stupida eccezione di controparte, dovrebbe produrre in giudizio i file.
Infatti il problema che mi pongo è proprio un’eventuale eccezione da parte della controparte. Io firmo con Dike, quando poi vado ad aprire il documento non mi appare la coccarda. Il video non mi è stato molto d’aiuto, ma ti ringrazio ugualmente per il tentativo.
Se vuoi un segno grafico sul documento devi firmare in PADES, non conosco il dispositivo DIKE ma sono sicuro che, quando apponi la firma digitale, ti dà la possibilità di scegliere il formato.
Io comunque non mi preoccuperei dell’eccezione di controparte, dal momento che sarebbe semplice dimostrarne l’infondatezza producendo in giudizio i file originali.
Dovrebbe essere questa la schermata dove DIKE dà la possibilità di firmare in PADES: https://help.infocert.it/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/immagined6027.png
Ottimo articolo. Non riesco però, a trovare risposte al seguente problema. Qualche giorno fa ho ricevuto una notifica via pec contenente atto di citazione con procura scannerizzato (e non con pdf testo) e relata di notifica anch’essa scannerizzata. Sebbene la procura alle liti possa essere scannerizzata non penso che ciò possa esser fatto per un atto di citazione e per la relata. Credo, poi, che se si incappa in tale errore la notifica deve ritenersi nulla. Saprebbe darmi qualche delucidazione in merito? La ringrazio per la cortesia!
Ci sono certamente delle gravi irregolarità, ma, visto che la legge in proposito non prevede sanzioni, è difficile fare previsioni ed io non sono a conoscenza di precedenti giurisprudenziali sul punto. Inoltre ho visto con i miei occhi comportamenti del tutto opposti a seconda del magistrato più o meno rigido e/o preparato.
A mio modesto avviso il giudice non dichiarerà la nullità argomentando che l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, ai sensi dell’art. 156 cpc.
Ma gli atti erano almeno firmati digitalmente?
Intanto la ringrazio della risposta celerissimi. Per quanto riguarda gli atti essi sono firmati (formato p7m). Sono però solo 2 atti, una relata e l’atto di citazione con annessa procura a margine. La legge, se non erro, prevede che la procura sia allegata in foglio distinto, quindi mi viene da dire: o hai allegato la procura o hai allegato l’atto di citazione; comunque manca uno dei due atti perché io ho ricevuto solo 2 allegati…vedremo cosa dirà il giudice a riguardo. Mi permetto di evidenziare come una riforma così importante e complessa come quella del processo telematico richiedesse alla base una visione d’insieme del problema molto, ma molto più accorta. Ci troviamo oggi ad operare con regole incerte e a volte assurde (in alcuni casi assoggettate a regolamenti ancora non emanati!) che fanno dire anche ai più “volenterosi”, be’ meglio tornare al sistema cartaceo…
Assolutamente d’accordo. Eppure con un legislatore più capace ed attento, la tecnologia potrebbe rendere davvero migliore la giustizia ed il lavoro degli avvocati.
Buongiorno, scusate la domanda che può risultare banale. è possibile notificare via Pec un atto di citazione “cartaceo” scansionato con procura rilasciata a margine? In questo caso, sempre se ciò sia possibile, è sufficiente inviare anche l’asseverazione di conformità dell’atto all’originale cartaceo?
Grazie a tutti in anticipo per la risposta.
Non è la controparte di Marco, di cui al commento del 03/09/2015 alle 16:19, vero?
Scherzi a parte, l’atto di citazione andrebbe notificato in PDF nativo, non scannerizzato. Ma sulle sanzioni in caso di notifica a mezzo pec di atto scannerizzato c’è una lunga discussione ed è difficile fare previsioni.
Secondo alcuni, soprattutto nei giudizi dove non vige il PCT (come davanti al GdP), è possibile creare l’atto cartaceo con procura a margine, firmarlo a penna, scansionarlo, firmarlo digitalmente e poi notificarlo a mezzo Pec, mettendo l’attestazione di conformita nella relata.
Buongiorno, vorrei chiarirmi un dubbio.
Ho ricevuto una opposizione a d.i. notificata via pec.
La pec conteneva 3 allegati: l’atto di citazione in opposizione, la procura e la relata di notifica.
L’unico file in formato pdf.p7m però era la relata, mentre la citazione e la procura erano in semplice formato pdf.
Posso eccepire la nullità della notifica?
Come già detto in precedenza, è difficile fare previsioni in merito. Io mi costituirei in giudizio eccependo l’inesistenza della citazione in quanto mancante della sottoscrizione del difensore, depositando telematicamente i files ricevuti a mezzo pec senza alcuna firma.
Mi chiedo, però,: citazione e procura alle liti erano scannerizzate (e quindi recavano la firma a penna) oppure erano files nativi digitali?
erano files nativi digitali
Salve, esordisco subito ringraziando l’autore dell’articolo nonché tutti i colleghi che con le loro domande hanno fugato altri miei dubbi.
Preciso soltanto che non mi risultano chiare le modalità del deposito telematico di un atto di citazione notificato tramite pec relativamente alle comunicazioni di accettazione e consegna. Devo solamente allegare i file oppure serve anche in questo caso l’attestazione di conformità? e in caso di risposta affermativa, come deve essere fatta? Grazie
Deve depositare come allegati i files in formato EML o MSG (o un file zip contenente i predetti files) senza alcuna attestazione essendo i files originali. Il redattore gratuito SLpct addirittura prevede le apposite voci “ricevuta di accettazione (PEC)” e la “ricevuta di avvenuta consegna (PEC)” tra gli allegati specifici.
Buonasera.
Le sottopongo questo caso. mi è stato notificato a mezzo pec una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sottoscritta solo manualmente e scannerizzata, dove manca la firma digitale, non solo nel corpo dell’atto ma anche nella attestazione di conformità all’originale, nonché nella relata di notifica.
in prima udienza abbiamo eccepito l’inesistenza dell’atto, il giudice non ha preso posizione in merito. controparte, invece, sostiene che la nostra costituzione in ogni caso abbia sanato tutti gli eventuali vizi. lei cosa ne pensa? grazie mille.
A mio avviso, il Giudice, data la vostra costituzione e la presenza della firma sull’originale dell’atto di citazione, propenderà per la nullità dell’atto (e non per la sua inesistenza) e dichiarerà la sanatoria dello stesso per raggiungimento dello scopo. Comunque ci tenga aggiornati…
Vorrei proporre la seguente domanda:
Considerato che dal 28 agosto 2015 (vigore della Legge 132/2015) non è più possibile attestare la conformità della procura mediante l’Hash, in attesa delle specifiche tecniche del Ministro della Giustizia, come posso notificare un’atto amezzo pec attestando la conformità della procura rilasciata e scannerizzata?
Sicuramente il problema non si pone per l’avv difensore di se stesso, ma per quanto riguarda la procura rilasciata dai clienti?
‘E opinione praticamente unanime che la procura alle liti cartacea faccia eccezione e, in virtù del III comma dell’art. 83, possa essere notificata a mezzo pec semplicemente scansionandola e firmandola digitalmente, senza necessità di calcolare hash e nemmeno di attestare la conformità in relata. Per comodità (ma solo per quella) si può continuare ad usare l’app di diritto pratico (Quod abundat non vitiat), ma sarebbe più che sufficiente una relata semplice tipo:
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avv.______ (c.f.______), con studio in ______, Via ______, nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. ______ (c.f.______), residente in ______, via ______
NOTIFICO
ad ogni effetto di legge l’atto di citazione in originale informatico a:
SOCIETà ALFA (C.F./P.IVA______), con sede in ______, via ______, in persona del legale rappresentante p.t., mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. ______@______ iscritta nel Reginde all’indirizzo p.e.c. ______@______ estratto dal pubblico elenco
(specificare da quale pubblico elenco è stata estratta la pec del destinatario).
ATTESTO
che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch’essi sottoscritti digitalmente:
– atto di citazione;
– procura alle liti.
Data, Luogo
Avv__________________
Volevo ringraziare il collega Negri per tale guida. Sono abbastanza smaliziato sul pct ma guide così sintetiche tipo check list sono molto utili. Grazie collega e buon lavoro a tutti. Avv. Francesco Luigi Marini COA Napoli
Grazie e buon lavoro anche a Lei!
Grazie Avvocato Negri 🙂
Guida utilissima!
Prego, felice di esserti stato di aiuto! Saluti allo studio Gazzella!
Salve, nel caso di un’atto di citazione da notificare ad una società munita di pec e anche ad una persona fisica senza pec, qual’è la procedura da seguire? Cioè se volessi notificare l’atto via pec (firmato quindi solo digitalmente) come potrò notificarlo anche tramite unep alla persona fisica? Dovranno essere stampati due atti distinti o altro?
Grazie
La domanda è molto interessante e la risposta è tutt’altro che scontata, non essendoci una procedura sicura.
Dando per scontato che occorreranno due relate di notifica:
-secondo alcuni andrebbe creato un doppio originale, uno con firma digitale destinato alla notifica a mezzo pec, un altro con firma a penna destinato (ovviamente in copia) alla notifica a mezzo UNEP o in proprio.
-secondo altri andrebbe notificata a mezzo pec la scansione della citazione firmata a penna, ma quest’ultima soluzione sembra la più rischiosa giacchè le ultime modifiche escluderebbero la possibilità di notificare copie scansionate.
-secondo altri ancora (e noi allo studio ci regoliamo così), non è il caso di porsi troppi problemi: una volta effettuata la notifica a mezzo PEC e stampato tutto quello che c’è da stampare (relata e messaggi di invio, accettazione, consegna, attestazione di conformità), apponiamo la firma a penna sull’atto di citazione e sulla copia da notificare alla controparte, e procediamo alla notifica tradizionale.
Del resto l’atto da notificare resta sempre lo stesso, l’unica differenza risiede nella modalità di apposizione della firma, digitale nella notifica a mezzo pec, a penna in quella tradizionale.
Abbiamo adoperato questa procedura innumerevoli volte e non siamo mai incorsi in eccezioni, che, francamente, facciamo anche fatica ad elaborare.
Grazie per la cortese risposta. Beh, in effetti avevo pensato a queste possibili soluzioni e quella che mi sembra più sensata, a mio sommesso avviso, è quella del doppio originale solo per il semplice fatto che nel caso di apposizione della firma a penna sulla copia notificata via pec, potrebbe risultare come una sorta di manipolazione dell’atto (conforme) notificato e che successivamente non sarebbe più conforme. Ma anche avere due originali non è tanto normale. In ogni caso, nessuna delle modalità mi sembra del tutto perfetta e questo è solo uno dei tanti inghippi di questa specie di informatizzazione che s’è voluta creare. Può sembrare che si risparmiano soldi rispetto alle notifiche tradizionali, ma si consuma tanta carta e tanto toner in più e alla fine tutto questo risparmio forse non c’è.
Saluti.
Chiedo venia per la poca chiarezza nella parte iniziale della risposta, Volevo dire che la soluzione del doppio originale mi sembra quella più sensata, MA nel caso di apposizione della firma a penna sulla copia notificata via pec, potrebbe risultare come una sorta di manipolazione dell’atto (conforme) notificato e che successivamente non sarebbe più conforme.
Salve.
Vi pongo questa questione dalla quale non riesco ad uscire.
Ho notificato in via cartacea un atto di citazione. Successivamente ho fatto istanza telematica di anticipazione di prima udienza che mi è stata accolta.
Il decreto mi ordina di notificare lo stesso decreto e la citazione a controparte; a questo punto , poichè vorrei effettuare la notifica telematica mi domandavo quali fossero le modalità, ovvero:
a)il decreto devo stamparlo e poi scansionarlo? Ci vuole qualche attestazione di conformità?
b)la citazione posso scansionarla dall’atto cartaceo o devo per forza inviare un pdf nativo, considerando che la prima notifica è stata già effettuata cartacea ed è andata a buon fine? Ci vuole qualche attestazione di conformità?
Grazie per la risposta
Se vuole effettuare la notifica a mezzo pec, deve scaricare dal polisweb il duplicato informatico dell’istanza e del decreto e quindi procedere con la notifica (ovviamente predisponendo una relata di notifica in originale informatico firmata digitalmente).
Attualmente, a voler essere prudenti, non possono notificarsi telematicamente atti scansionati (ad eccezione della procura), ma solo duplicati informatici (come l’istanza e il decreto di cui si discorre) e originali informatici (ad es. un atto di precetto, un atto di citazione).
Posso notificare alla stessa parte un originale analogico e un originale informatico
Avrei due originali. Lo devo fare perché la notifica dell’analogico non è perfetta
Non abbiamo capito bene la domanda. Comunque, se la notifica cartacea della citazione non è andata a buon fine, può sicuramente notificare a mezzo pec l’originale informatico.
Buonasera, al momento dell’iscrizione a ruolo cartacea, nel famoso fascicoletto – contenente atto di citazione, procura, relata, messaggio pec, ricevute di accettazione e consegna – la procura (che è stata firmata e autenticata in originale, scansita e firmata digitalmente) che si inserisce è quella con le firme in originale o si deve stampare e produrre la scansione (che apparirà come una semplice fotocopia della procura)?
Nel fascicoletto cartaceo dovrà depositare la procura con le firme in originale.
non capisco.
la procura non è anch’essa firmata digitalmente? quindi non occorre la sola attestazione di conformità, così come per l’atto principale (citazione) anch’esso firmato digitalmente?
si dovrebbe depositare un solo atto in originale, la procura, mentre atto principale e relata sarebbero prodotti senza firma e con attestazione di conformità?
Con riguardo all’ultima domanda, la risposta è sì in caso di iscrizione a ruolo cartacea. Altrimenti, se l’iscrizione è telematica, deve depositare gli originali notificati a mezzo pec.
La prima invece non mi è chiara.
Buongiorno, devo notificare un atto di citazione via pec. Avrei due domande sulla procura in calce: 1) In quanto in teoria “materialmente congiunta”, deve far parte anche dell’atto di citazione nativo digitale come ultima pagina? 2) Dovendo, come leggo sopra, produrne l’originale all’atto della costituzione, l’attestazione di conformità relativa alla procura non diviene superflua (o forse si potrebbe specificare nell’elenco “procura in originale analogico fotoriprodotta e sottoscritta digitalmente”)? Spero di esser stato sufficientemente chiaro e ringrazio anticipatamente della risposta.
Buongiorno a Lei. 1) Nella notifica a mezzo pec la procura (file-immagine) è un allegato a parte, essendo un file diverso dalla citazione (nativo digitale). Una volta stampato l’atto di citazione, certamente la procura andrà posta fisicamente come ultima pagina, essendo “in calce”.
2)Nell’attestazione di conformità della copia cartacea all’atto notificato a mezzo pec, è necessario specificare cosa si è notificato a mezzo pec, dunque anche la procura. Se invece si riferiva all’attestazione di conformità dell’atto scannerizzato (e da notificare) all’atto cartaceo da cui è stato tratto, che andava fatta all’interno della relata, questa -secondo l’opinione assolutamente dominante – non è più necessaria, poichè la procura alle liti si autentica ex art. 83 cpc con la sola apposizione della firma digitale. Infatti il modello di relata pubblicata attualmente nella presente guida, non contiene più alcuna asseverazione di conformità.
Grazie Collega per la guida.
Vorrei sottoporre una domanda.
Mi è stata notificata, via pec, una citazione in opposizione a decreto ingintivo.
Tuttavia, gli unici allegati sono: l’atto di citazione in PDF (senza firma digitale e senza firma sul documento cartaceo); procura alle liti in PDF (senza firma digitale ma con firme di cliente e avvocato) e relata di notifica in PDF (senza firma digitale e senza firma sul documento cartaceo).
Direi, anche dopo avere letto le Sue risposte a domande similari, che mi trovo in presenza più che di nullità della citazione di una vera e propria inesistenza dell’atto ed, a questo punto, converrebbe non costituirsi?
Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.
Purtroppo queste questioni sono all’ordine del giorno e sono capitate più volte anche a noi in studio. Trattasi di mere nullità che si sanano con la costituzione. Noi, in assenza di pronunce giurisprudenziali e reputata assai rischiosa la mancata costituzione, abbiamo sempre ritenuto di costituirci comunque, eccependo la nullità/inesistenza che, ad onor del vero, non è stata proprio considerata dai Giudici.
Salve, ho notificato due giorni fa via pec un atto di citazione (nativo digitale) a decreto ingiuntivo e volevo chiedere se, dato che il Tribunale dove devo depositare l’atto di citazione è abilitato al deposito telematico degli atti introduttivi, debba necessariamente procedere al deposito telematico dell’atto, della procura, della relata e delle ricevute di accettazione e consegna della pec, ovvero possa comunque procedere al deposito cartaceo di tutti questi documenti (con iscrizione a ruolo cartacea), ovviamente attestandone la conformità. Grazie
Può procedere in entrambi in modi, è indifferente. Se iscrive in cartaceo, deposita anche l’attestazione di conformità. Se iscrive telematicamente, imposterà quale atto principale la citazione nativa digitale notificata e, come allegati, tutto il resto, comprese le ricevute di accettazione e consegna in formato eml o msg (o un file zip contenenti entrambe).
In relazione alla attestazione con atto separato di conformità della copia informatica dell’ atto presente nel fascicolo telematico in base alla recente normativa chiedo se è ancora possibile la detta procedura. Ringrazio della cortese attenzione cordialmente saluto .
Enrico bonizzoni
La notifica a mezzo pec dell’atto di citazione (originale informatico) e della procura alle liti (per la quale vige una disciplina peculiare) è assolutamente possibile. Quindi la procedura descritta nella guida è validissima.
Attualmente, senza l’adozione delle specifiche tecniche da parte del Ministero, non è prudente notificare a mezzo PEC soltanto copie scansionate di atti (ad eccezione, come detto poc’anzi, della procura alle liti scansionata).
Rileggendo il Suo messaggio mi sono accorto che Lei parlava di altro, ossia dell’attestazione di conformità con atto separato della copia informatica dell’atto presente nel fascicolo telematico.
Ebbene, in caso di notifica cartacea, dovrà scaricare, per l’appunto, la copia informatica (e non il duplicato), attestandone la conformità all’atto presente nel fascicolo telematico:
– o in calce allo stesso atto
– o su foglio separato, ma congiunto materialmente mediante spillatura e timbro di congiunzione.
In caso di notifica a mezzo pec, dovrà scaricare il duplicato informatico e specificare in relata che trattasi di duplicato informatico estratto dal fascicolo telematico, senza attestare altro.
Egr. Avvocato,
ho effettuato un’opposizione agli atti esecutivi cartacea qualche mese fa ed il Giudice dopo l’udienza di comparizione mi ha onerato all’introduzione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. che dovrò fare con atto di citazione da notificare alle parti. Ritiene che debba farlo telematicamente (trattandosi di atto endoprocessuale) o possa farlo anche cartaceo dal momento che tecnicamente “introduce” un giudizio di merito? E nel caso debba (o voglia) farlo telematico, dal momento che all’atto del deposito dell’opposizione ho provveduto anche a fare l’iscrizione a ruolo con relativo contributo, dovrò semplicemente redigere una citazione telematica riferendomi alla procura già rilasciatami per l’opposizione (e quindi già presente nel fascicolo cartaceo) unitamente alla relata telematica, notificandola via pec alle controparti (ossia ai procuratori) e quindi depositarla successivamente nel fascicolo già esistente? Mi scusi se forse sono stata un po’ farraginosa, la ringrazio sin d’ora.
L’opposizione agli atti esecutivi, terminata la fase davanti al Giudice dell’esecuzione, opera come un normale giudizio di merito e la citazione, di fatto, va ad introdurre un nuovo ed autonomo giudizio. Dunque, a mio avviso, può procedere anche col deposito cartaceo, ferma restando la possibilità di depositare sempre e comunque telematicamente.
Per quanto riguarda la procura, può certamente riferirsi a quella già rilasciata.
Se ci sono ulteriori dubbi, a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Relativamente a questa situazione Le chiedo Collega se la citazione che introduce il giudizio di merito nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi di cui sopra debba essere notificata alla residenza di controparte o a controparte presso il domicilio eletto sugli atti oggetto di opposizione?
Grato della risposta cordialmente saluto.
L. Zuccotti
Perchè mai alla residenza di controparte? Va notificata al domicilio eletto nell’atto opposto.
Saluti anche a Lei.
Buonasera,
il mio dubbio era il seguente:
devo notificare un atto di citazione, e nell’intestazione dove ci sono i dati dell’attore di solito si mette “procura rilasciata a margine / in calce al presente atto”. Dovendo fare una notifica telematica se non ho capito male la procura non deve comparire nella citazione ma è un foglio distinto che deve essere autonomamente firmato, la mia domanda era se nella citazione devo mettere “procura rilasciata in separato atto” oppure se la devo mettere in calce (ma in qst caso non sarebbe firmata dal cliente).
grazie
Ai sensi dell’art. 83 cpc, così come da ultimo riformato, “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce etc…” Quindi, può scrivere tranquillamente “…rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto” anche se è stata rilasciata su foglio separato (che poi verrà spillato e unito con timbro di congiunzione alla citazione cartecea).
Salve,
dovrei notificare un atto di citazione a due destinatari.
Posso spedire un unico messaggio pec ad entrambi (inserendo nella relata di notifica le generalità dei due destinatari) o devo riprodurre la medesima pec (atto di citazione, procura e relata per unico destinatario) e spedirla singolarmente per ognuno di essi?
Grazie mille
Può inviare senza problemi un unico messaggio pec, indicando nella relata i due destinatari. Le arriverà un’unica ricevuta di accettazione e due ricevute di consegna.
Buon giorno, e grazie per quanto già scritto e per l’eventuale risposta.
Ad agosto ho notificato via PEC una citazione SCANSIONATA, unitamente alla procura in file separato (riproducente la prima pagina dell’atto, poiché la procura era stesa a margine), ed alla relata.
Il G.I. ha chiesto, successivamente all’iscrizione a ruolo, il deposito telematico dell’atto in formato digitale (NON scansionato), cui ho tempestivamente provveduto. Controparte si è costituita.
Domanda: può essere eccepita la nullità della notifica? (Se fosse, la reputerei comunque sanata dalla costituzione).
Domanda. Venerdì, prima dell’udienza, deposito le copie cartacee di cortesia (ovvero l’ORIGINALE cartaceo scansionato): devo certificarne la conformità?
Il dubbio sorge perché esistono, oggi, due originali: quello CARTACEO-SCANSIONATO oggetto di notifica e quello DIGITALE depositato dopo l’iscrizione a ruolo. Se la risposta fosse affermativa, sorgerebbe un altro problema: quello che deposito, infatti, per le ragioni appena spiegate, non può certo essere conforme all’atto “presente nel fascicolo informatico”, che è quello depositato dopo in formato digitale (non scansionato).
Io credo, trattandosi di copie di cortesia, che non debbano essere certificate conformi, ma vorrei sentire la vostra anche su questo punto.
Grazie ancora.
R.B.
Egregio Collega, per quanto concerne la prima domanda, essendosi la controparte costituita, ogni eventuale nullità è ormai sanata e, quindi, può stare tranquillo.
Con riguardo alle seconda domanda non mi spiego una cosa: se ha già iscritto a ruolo la causa in modo cartaceo, avrà sicuramente depositato una copia cartacea per l’ufficio oltre all’originale. Quindi a cosa serve la copia di cortesia (che, comunque, essendo appunto “una cortesia”, non necessità di formalità) ?
Salve Collega,
ho un atto di appello civile in scadenza e non ho mai fatto notifiche via pec… mi chiedevo se ho compreso bene i passaggi:
1. seguo la guida sopra per “produrre” atto firmato digitalmente, procura idem e relata come da esempio;
2. invio tramite pec al procuratore di primo grado;
3. stampo tutto (atto, procura, relata + ricevute della pec accettazione consegna etc) e assieme agli altri documenti procedo ad iscrizione a ruolo cartacea presso la Corte
…corretto?
Sì, tutto corretto. Successivamente all’iscrizione a ruolo, però, Le conviene creare una nota di deposito in pdf sottoscritta digitalmente (che sarà l’atto principale) e depositare nel fascicolo telematico, scegliendo come tipo di atto “istanza generica” o “memoria generica”, le ricevute pec di accettazione e consegna in formato eml o msg per provare l’avvenuta notificazione (i redattori più aggiornati prevedono le ricevute quali “allegati specifici”) .
Per comodità Le propongo un modello.
CORTE DI APPELLO DI _________
Cons._________- RG._______- Ud._____
NOTA DI DEPOSITO RICEVUTE NOTIFICA A MEZZO PEC
per __________, rappresentata e difesa dall’Avv. _________
c o n t r o
sig. _________,
*********
Il sottoscritto avv_____, difensore di____, deposita nel fascicolo telematico R.G.____ :
-1) Ricevuta di accettazione PEC;
-2) Ricevuta di consegna PEC;
Luogo e data ______ Avv. _______________
ciò perchè il comma 1-ter dell’art. 9 della Legge 53 del 1994 prescrive che “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1‐bis”. Visto che nelle corti d’appello e nei tribunali è possibile depositare telematicamente i files delle ricevute, Le consiglio vivamente di procedere con l’invio telematico degli stessi.
Saluti.
Complimenti per la spiegazione molto chiara.
In caso di notifica di un atto di citazione vorrei capire quali sono le conseguenze in caso di omessa sottoscrizione digitale da parte dell’avvocato notificante, di tutti gli allegati: citazione, procura ad litem e relazione di notificazione. Nullità assoluta o sanabile?
In assenza di precedenti giurisprudenziali, secondo l’opinione maggioritaria trattasi di nullità sanabile.
Gent.ssimo Studio Negri,
Intanto complimenti e grazie per l’aiuto,
Nel caso di atto di citazione dove compaiono due convenuti in solido, mentre il primo procedo a mezzo pec ed il secondo tramite ufficiale giudiziario, al momento dell’iscrizione a ruolo come procedo?
dovrò produrre due originali con le rispettive avvenute notifiche?
grazie per l’aiuto prezioso!!
Egregio Collega, sempre più spesso, in casi simili, stiamo assistendo al deposito del doppio originale. Ultimamente anche noi ci stiamo regolando così ed effettivamente sembra essere la soluzione più corretta.
Gentile collega,
grazie per le Tue interessanti spiegazioni.
Devo notificare via pec una citazione. Poii vorrei iscrivere a ruolo telematicamente.
Nonho capito se i documenti istruttori, che tradizionalmente vengono menzionati nella citazione ma depositati in cancelleria all’atto di iscrizione a ruolo (dunque non vengono notificati a controparte) vanno allegati alla notifica via pec.
Sai aiutarmi?
Cordiali saluti e complimenti per il bel sito.
Michele Stratta
Grazie, ci siamo ripromessi di preparare nuove guide per il prossimo anno.
Come per le tradizionali notifiche, i documenti istruttori non vanno notificati a mezzo pec, ma depositati al momento dell’iscrizione a ruolo.
Innanzitutto, complimenti per la guida, semplice, veloce ed efficace; ora il problema , almeno per me è il deposito, sempre telematico. Saluti
Caro avv. devo procedere con un ricorso in opposizione a ingiunzione fiscale , secondo 615 cpc, presso il gdp. La legge pur dandomi la facoltà di stare in giudizio senza l’assistenza tecnica, non altrettanto, a mio avviso, mi consente di procedere con la notifica della citazione tramite pec in quanto non avendo la qualifica di pubblico ufficiale (non sono l.p. avvocato) non posso dare valore fidefaciente per quanto previsto nella dichiarazione di conformità dei documenti informatici a quelli cartacei, e come noto presso gli uffici del gdp non è previsto il deposito informatico. Ora esistono secondo il suo esperto punto di vista strade percorribili che non siano la coda presso unep ? Potrei eventualmente chiedere la sola notifica dell’atto ad un legale sarebbe un rimedio adottabile o no ?
Purtroppo Le è preclusa la facoltà di notificare in proprio (sia a mezzo PEC che a mezzo del servizio postale) di cui alla legge 53 del ’94, che è riservata ai soli avvocati.
Se vuole agire da solo, deve notificare la citazione a mezzo UNEP, non credo siano percorribili altre soluzioni.
Altrimenti deve farsi rappresentare da un avvocato di fiducia, magari pattuendo per iscritto il compenso.
Buongiorno.
Un quesito che forse è banale ma non riesco a darmi una risposta certa.
Ad un mio cliente è stato notificata a mezzo pec una chiamata in causa del terzo (ma credo che il dubbio possa valere per qualsiasi atto notificato a mezzo pec).
Volendomi io costituire con modalità analogica/cartacea in udienza, mi chiedevo se e come, secondo Lei, io debba attestare la conformità della copia analogica/cartacea da me stampata della detta citazione del terzo nel momento in cui vado ad inserirla nel fascicolo di parte negli allegati alla mia costituzione.
Spero di essermi spiegato chiaramente.
Ringrazio sin da ora Lei, Collega Negri, ed il Suo Studio.
‘E sufficiente stampare tutto quello che è stato notificato (citazione, procura e relata) senza attestare nulla. Le attestazioni sono onere dell’attore, qualora intenda/debba iscrivere tradizionalmente.
E mi pareva …
grazie.
Gentile collega,
ringraziandoti anticipatamente per la tua utilissima oltre che chiara ed esaustiva applicazione ho una domanda da porti
Quando, per generare la relata, carico il file come allegato (dopo averlo scansito) non mi ricava l’impronta sha (in passato, se non ricordo male, lo faceva) che solitamente insericìsco per la procura alle liti
devo calcolarla a parte o non è più necessario farlo?
Questa volta ho un chiamata in causa del terzo e dovendo allegare nel corpo della stessa sia l’atto di citazione notificatomi che la mia comparsa di costituzione, ho preferito scansire il tutto invece di notificare un atto informatico come originario nativo (la chiamata in causa) e gli altri (atto di citazione e comparsa di costituzione)come allegati.
Di qui presumo, essendo un atto originario scansito e poi firmato digitalmente, sia necessario ricavare l’impronta
Grazie mille.
Sulla necessità o meno dell’ash ci sono state tante discussioni; fortunatamente, dal 9.1.2016, con la pubblicazione delle nuove specifiche tecniche, è pacifico che l’ash non serva più. Ecco perchè l’app di dirittopratico non la calcola proprio più.
Puoi utilizzare, pertanto, anche un modello tipo il seguente, preso dal sito avvocatotelematico:
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato ________________________, con studio in ______________ alla Via _______________, CF:________________________, nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. ____________________, res. in __________________ alla Via _________________________ C.F. _________________,
(eventualmente, se la notifica avviene in corso di giudizio) di ________ Sezione ________, contraddistinto dal numero _______ R.G. dell’anno _______
in relazione al giudizio pendente dinanzi al
NOTIFICO
a SOC. ROSSI SRL con sede in ___________________ alla Via ____________________, CF: _______________________, P.IVA: _____________________ in persona del l.r.p.t. sig. _______________ mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. _____________@____________ iscritta nel Reginde, e con ricevuta completa, all’indirizzo (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal pubblico elenco
registro PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese
(ovvero) da inipec.gov.it
(ovvero) dal REGINDE e
(ovvero – per la Pubblica amministrazione), dall”elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it.
il/i seguenti atto: atto/sentenza/decreto/ordinanza n. _____del ____ di _____ come copia informatica del corrispondente atto/provvedimento in mio possesso.
ATTESTO,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94, 16 undecies, comma 3, D.L. n. 179/2012 e dell’art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014 che il/i file
NOMEFILE.PDF (sintetica descrizione del documento)
(eventualmente) NOMEFILE2.PDF (sintetica descrizione del documento)…
è/sono copia/e conforme/i all’originale analogico (ovvero della copia conforme analogica) dal quale è/sono stata/i estratta/i.
Documento informatico firmato digitalmente dall’avv. ____________
in ______ in data______________
Ancora Grazie per la disponibilità, sempre impeccabile, puntuale ed efficiente.
Buon lavoro
Salve, ho notificato un atto di citazione ad una compagnia assicurativa, ma credo di aver fatto degli errori, poichè avendo il mandato a margine dell’atto ho scannerizzato l’atto comprensivo di mandato e di relata l’ho firmato digitalmente ed inviato a mezzo pec. dovrei iscrivere a ruolo fra qualche giorno, ma sono indecisa in quanto mi sono resa conto che la procedura è diversa.
Cosa mi consigliate? grazie mille per la disponibilità
Se è un giudizio davanti al GdP (quindi del tutto cartaceo), non dovresti avere problemi, anzi nella prassi addirittura è forse più comune veder notificare copie scansionate di citazioni. Quindi io iscriverei tranquillamente a ruolo, non dimenticando di attestare la conformità della copia cartacea all’atto notificato a mezzo pec.
Se è un giudizio in Tribunale, personalmente ri-notificherei seguendo la procedura corretta.
Grazie mille!
Salve,
vorrei avere conferma del fatto che quando si stampa un file p7m (firmato digitalmente, quindi) risulta totalmete privo di marcatura, neppure a margine, nessun codice identificativo.
Di conseguenza, l’atto stampato è come se fosse anonimo, una stampa di pdf normale.
Poi autentico tutto con attestazione di conformità.
Grazie
Sì, la firma CADES (con estensione p7m) non ha alcun segno grafico. Se vuoi qualcosa di visibile, tutti i kit di firma digitale permettono la firma PADES con la quale è possibile aggiungere segni grafici.
Grazie per la cortese risposta.
Vorrei proporre un quesito.
Ho notificato via pec una citazione con annessa procura (cartacea-quindi scansionata, trasformata in pdf e da me sottoscritta digit.) e relata di notifica. Dopo l’invo, mi sono immediatamente reso conto di aver dimenticato, però, di specificare nella relata la conformità della procura a quella cartacea in mio possesso!!
Allora Ho inviato una seconda pec con allegata la mancante attestazione di conformità, trasformata in pdf e firmata digit. (specificando dettagliatamente con tutti i richiami e riferimenti possibili, al fine di evitare ogni equivoco sia i dati della procura sia quelli della mail di notifica per una minuziosa identificazione del messaggio)
Credete sia motivo di contestazione?
In caso affermativo cosa mi suggerite di fare ?
Grazie con anticipo.
In realtà, secondo l’opinione assolutamente maggioritaria, in virtù del terzo comma dell’art. 83, la procura alle liti può essere notificata a mezzo pec semplicemente scansionandola e sottoscrivendola digitalmente, senza necessità di attestarne la conformità in relata. Quindi puoi stare tranquillo.
Buonasera Colleghi,
siccome ho fatto un errore simile vorrei sapere com’è finita?
Io ho not due volte la citazione solo perché la prima volta avevo dimenticato il testo di cortesia (tra l’altro non necessario) nella pec di invio!
Atto identico-procura scansita-relata
tutto firmato digitalm in entrambe le pec.
Mi chiedo quale pec considero valida?e per quale quindi attesto la conformità delle ricevute?
Grazie mille
La ringrazio per la sua risposta all’altra domanda inerente questo quesito e le chiedo solo di darmi un parere su quale considerare valida (la prima pec senza testo cortesia o la seconda identica ma con il testo di cortesia)?devo attestare la conformità e depositare nella mia produzione entro la prossima udienza..
Depositi la seconda e stia tranquilla.
Sollevato…
Grazie
Buongiorno Collega,
una domanda vista la tua precisa esperienza: posso notificare una citazione via PEC ad un professionista (Ingegnere, quindi avente un indirizzo PEC) anche se lo sto chiamando in causa come privato? (in particolare, infiltrazioni dal suo appartamento). se sì, ci sono dei riferimenti normativi?
grazie mille per la disponibilità
Assolutamente sì, l’importante è che l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici registri (Reginde, ini-pec, registro delle imprese…). Il riferimento normativo è la Legge 53 del 1994, se non erro l’art. 3.
Salve,
dopo aver notificato via pec una opposizione a d.i. mi trovo alle prese con la formalità della costituzione cartacea (Tribunale du Roma).
Le chiedo: l’originale della citazione che deposito è la stampa di un file nativo digitale di cui attesto la conformità, che perciò non reca alcuna firma “a penna”. Debbo depositare anche una copia della citazione firmata da me in originale.
Spero di essere stato chiaro. Grazie dell’aiuto e compilementi per la vostra chiarezza e competenza.
Se iscrive in cartaceo, la citazione non avrà alcuna firma “grafica”: l’unica firma (a penna) sarà quella apposta sull’attestazione di conformità della copia cartacea all’atto notificato a mezzo pec.
NON SI DIMENTICHI, però, di depositare nel fascicolo telematico, successivamente all’iscrizione a ruolo, le ricevute di accettazione e consegna ai sensi del comma 3 bis dell’art. 9 della L.53/94.
Un guida precisa, chiara e utilissima che ha reso meno buio il mondo del processo telematico. Grazie !
Approfitto della Vostra gentilezza per avere un ultimo chiarimento. Seguendo passo passo quanto indicato nel presente articolo ho notificato a mezzo PEC una citazione ex art. 617 c.p.c. con i relativi allegati (procura e relazione di notifica). Ora devo procedere con l’iscrizione a ruolo cartacea. Se ho ben compreso devo predisporre un “fascicoletto” contenente (i) quanto inviato a controparte (atto, procura e relata) più (i) il messaggio PEC, ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, allegando, in conclusione l’attestazione di conformità. E’ corretto ? Il numero di pagine che dichiaro in tale attestazione riferisce alle sole pagine dell’atto oppure, come credo, a tutte le pagine che compongono il “fascicoletto” (in altri termini, dalla prima pagina dell’atto alla ricevuta di avvenuta consegna) ? Grazie in anticipo per la cortese risposta.
Lieti di esserLe stati d’aiuto! Tutto corretto, il numero delle pagine è quello complessivo del “fascicoletto”.
grazie Collega, volevo solo complimentarmi con Lei
Grazie, molto gentile.
Salve a tutti,
mi è stata notificata una opposizione a decreto ingiuntivo via pec: nel messaggio di posta elettronica è contenuto soltanto l’atto di opposizione sottoscritto digitalmente. Non vi è né la procura poiché la stessa, come si apprende dal corpo dell’atto, è stata rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato, né la relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 3 bis comma 5 della l. 53/94 e succ. modifiche. Per quanto attiene alla procura, ritengo che la mancata trasmissione via pec sia causa di inesistenza della notifica, mentre la mancanza della relata sia una nullità (in qualche modo sanabile). Voi che ne pensate?
Grazie
Per quanto riguarda la notifica priva di relata, potrebbe considerarsi nulla ma la tua costituzione potrebbe sanare il vizio (per il principio del raggiungimento dello scopo). Ma forse, ben argomentando, si potrebbe giungere anche ad una declaratoria di inesistenza.
Per quanto riguarda la procura, è sufficiente il mero richiamo nell’atto notificato: ciò che conta è la sua preesistenza. Dunque, niente inesistenza.
Straordinariamente chiaro ed utile, grazie mille. Solo una domanda: normalmente, quando si procede ad una citazione, i documenti (le produzioni) non vengono notificati con l’atto principale, ma depositati al momento dell’iscrizione a ruolo. Vale lo stesso anche nel caso di notifica telematica? Dunque nessun documento in allegato (solo atto, procura e relata)?
Grazie.
Certo, nessun documento allegato. Cambia solo la modalità di notifica.
Buonasera,
ho notificato tramite servizio postale una citazione dinanzi al Giudice di pace con procura a margine, ma una delle notifiche non è andata a buon fine.
Trattandosi di una società potrei provare con a rinotificare a mezzo pec. Pensavo di scansionare l’atto, di firmare digitalmente la copia per immagine così ottenuta e di attestarne la conformità all’originale in mio possesso. La procura in tal caso sarebbe contenuta nel medesimo file dell’atto da notificare.
Penso sia possibile perché trattasi di procedimento dinanzi al GDP e perché mi sembra di avere letto qualcosa di simile in un precedente post. E’ corretto?
Grazie infinite per questo utile servizio!
È corretto. La conformità va attestata in relata.
Ancora grazie!
buon giorno,
ho regolarmente notificato per PEC ed iscritto telematicamente, con tutti gli allegati, un atto di citazione nei confronti di una società, costituitasi tardivamente in udienza.
Il Giudice, avendo io omesso in relata il nome del Registro dal quale avevo estrapolato la PEC della controparte, ha rinviato l’udienza, per la prima comparizione, per “irregolarità” della notifica, onerando parte attrice a rinnovare la notifica…! è mai possibile????? la costituzione del convenuto non sanerebbe, l’eventuale irregolarità???
Sí,è un provvedimento del tutto assurdo.
Buonasera Colleghi,
mi è stato notificato atto di citazione in appello in formato pdf (non p7m) e quindi non firmato digitalmente: quale la conseguenza? Grazie per la cortese risposta.
Emiliano Olivieri
Eccepisci la nullità e l’inesistenza dell’atto per mancata sottoscrizione, ma non ci sperare troppo…
Ti ringrazio, lo farò e Ti comunicherò l’esito.
Buonasera,
ho bisogno una seconda volta di un tuo consiglio.
Devo notificare una citazione a quattro parti.
Per tre di esse ho la possibilità di utilizzare la pec, ma per una sono costretto a ricorrere alla vecchia notifica postale trattandosi di una persona fisica.
Non volendo rinunciare alla notifica a mezzo pec, predisporrei due originali, uno informatico da notificare, appunto, a mezzo pec ed uno cartaceo da notificare a mezzo del servizio postale.
Al momento dell’iscrizione a ruolo, utilizzerei l’originale informatico come atto principale inserendo quello cartaceo tra gli allegati semplici con apposita attestazione di conformità.
Ritieni si possa fare? Oppure puoi suggerirmi qualcosa di diverso?
Grazie mille
Angelo
Integro il quesito precedente:
In alternativa potrei predisporre un’unica citazione cartacea da utilizzare sia per la notifica tradizionale sia, scansionandola, per la notifica pec.
In questo caso però, non volendo rinunciare al deposito telematico, quale atto dovrei impostare come atto principale nella preparazione della busta telematica?
Grazie (e mi scuso per il doppio post .. ma ci sto ragionando su)
Angelo
Purtroppo una risposta definitiva non c’è per questi casi: alcuni preferiscono il doppio originale (uno firmato digitalmente, l’altro sottoscritto a penna), altri un unico originale sottoscritto a penna e scansionato (e sempre firmato digitalmente) per le notifiche a mezzo pec.
In quest’ultimo caso l’ atto principale dovrà essere una nota di deposito.
Io, comunque, opterei per un doppio originale, mi sembra la soluzione più corretta.
Notifica telematica al GDP e successiva costituzione cartacea. Dubbio…
Poichè l’art. 165 cpc prescrive la costituzione cartacea, che tale rimane dal gdp, non è forse più prudente notificare telematicamente l’atto di citazione innanzi al GDP scannerizzando l’originale cartaceo dell’atto (attestando poi la copia informatica per immagine conforme all’originale cartaceo in relata di notifica, così come per la procura), ed indi costituirsi in giudizio depositando atto e procura in originale, oltre ovviamente alla pec notificata ed allegati attestati conformi a quelli informatici (tra cui nuovamente procura e citazione)?
Domando ciò poichè l’art. 9 comma 1 bis e 1 ter si riferiscono solo alla prova della notifica e non alla modalità di costituzione. Non vi è secondo voi rischio che la costituzione in giudizio solo con la notifica della pec attestata conforme ed attestante una notifica di un documento informatico nativo originale che non può essere depositato in giudizio (come avviene in Tribunale e Corte di Appello) possa essere ritenuto un’attività processualmente inidonea a raggiungere lo scopo?
Grazie per la Vostra disponibilità e pazienza nel curare questo blog
Nei giudizi dinanzi al GdP, come già detto in altri commenti, è probabilmente più comodo notificare copia scansionata dell’atto di citazione, autenticandone la conformità in relata.
Però è ben possibile notificare la citazione in pdf nativo e poi attestarne la conformità proprio in forza del richiamato art 9 comma 1 bis, che non si riferisce solo alla prova della notifica ma anche al deposito dell’atto notificato (“Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico […] e ne attesta la conformità ai documenti informatici […]”)
Il comma 1 ter si occupa invece esclusivamente della prova della notifica (“In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1‐bis”).
Grazie per il chiarimento
Salve dovrei notificare un atto di citazione via pec, per il quale ho ottenuto procura speciale a margine dell’atto.
Ai fini della regolarità della notifica via pec è necessario che il file pdf sia nativo o posso procedere alla scansione dell’atto di citazione cartaceo con procura a margine sottoscritta dalla parte e da me?
Grazie
Se la citazione è dinanzi al GIudice di Pace, puoi tranquillamente provvedere alla notifica della scansione dell’atto con mandato a margine, attestata conforme al cartaceo nella relata di notifica. Anzi, probabilmente è la soluzione migliore.
Se, invece, la citazione è dinanzi al Tribunale/Corte d’Appello, dovresti di regolare notificare il pdf nativo e la procura in calce scansionata. Puoi anche procedere alla notifica di una citazione scansionata con mandato a margine, ma potresti incorrere in qualche eccezione, che, comunque, sarebbe pretestuosa in quanto l’atto avrebbe raggiunto il suo scopo.
Per l’iscrizione al ruolo di una causa pendente avanti al GdP, l’attestazione di conformità deve essere apposta sia all’ORIGINALE che alla COPIA UFFICIO dell’atto di citazione?
Oppure è sufficiente che detta attestazione sia apposta all’originale dell’atto?
Grazie mille e complimenti per il lavoro che hai fatto!
Come preferisce, è sufficiente sull’originale.
Salve, dovrei notificare un atto di citazione in appello con una procura generale ed una procura speciale inserita in calce all’atto. Raccolgo la firma del collega domiciliatario, autentico la firma, faccio la scansione dell’atto di citazione con in calce la procura firmata e la allego al messaggio PEC attestandone la conformità nella relata? Devo firmare digitalmente anche la scansione dell’atto oltre alla relata di notifica ed alla scansione della procura speciale? Devo allegare anche la scansione della procura generale? Grazie molte
Gentile Collega, trattandosi di citazione in appello, che sia in Tribunale o in Corte d’Appello, essendo funzionante il pct, dovrebbe di regola notificare la citazione in pdf nativo (non una scansione).
Se proprio vuole notificare una scansione (controparte potrebbe eccepire l’irregolarità), attesti in relata di notifica che gli allegati file Citazione e Procura sono copie conformi agli originali dai quali sono stati estratti (Le consiglio di redigere la relata su http://apps.dirittopratico.it/notifica.html ). Una volta iscritto a ruolo ed ottenuto il numero di RG, non dimentichi di depositare telematicamente le ricevute di accettazione e consegna.
Tutti i file (citazione, procura e relata) vanno firmati digitalmente.
Ancora grazie per la disponibilità e il chiarimento
Buongiorno, dovremmo notificare un atto di citazione con una procura speciale ed una procura generale, le alleghiamo entrambe alla notifica PEC? Di quella speciale attestiamo la conformità, di quella generale no, trattandosi di atto notarile. Vi prego di confermarmi se è opportuno allegare entrambe le procure. Vi ringrazio anticipatamente, un cordiale saluto
Non è necessario, l’importante è che sia richiamata in citazione.
E vai…, a giudicare dai tanti commenti, al povero Cristo che si rivolge a un legale non rimane che sperare che ci azzecchi.
Purtroppo le citazioni condominiali sembra che siano fatte apposta per litigare tra avvocati e far soldi che non risolvere banali problemi creati da amministratori improvvisati sopratutto tra i professionisti.
Egregio signor Romano – mi creda – è sicuramente da apprezzare un professionista che chiede ad un collega chiarimenti e/o spiegazioni su un determinato argomento che conosce poco. Il confronto è fondamentale in ogni professione. I presuntuosi e saccenti sono quelli che commettono più errori.
Per quanto riguarda i condomini, le liti purtroppo sono all’ordine del giorno (Communio est mater rixarum, dicevano i romani).
Buonasera, ho notificato via PEC atto di citazione nativo pdf a 7 controparti, ma una delle notifiche non è andata a buon fine poichè l’indirizzo PEC di una delle 7 controparti non risultava più attivo (nonostante figurasse da visura aggiornata).
E’ corretto notificare in via cartacea l’atto di citazione attestandone la conformità all’originale telematico? Ho qualche dubbio in proposito perchè si verrebbero a creare due originali:
– il primo telematico
– il secondo cartaceo (peraltro non sarebbe propriamente un originale, ma una copia conforme).
Come uscire dall’impasse?
Grazie mille e complimenti per il sito.
Stefano
In caso di pluralità di destinatari e di notifica “mista” (a mezzo pec e cartacea) la soluzione non è univoca.
La soluzione da Te prospettata potrebbe creare qualche problema non per il doppio originale, ma perchè la Legge 53/1994 consente l’attestazione da cartaceo a informatico ma non viceversa.
Quindi, a mio avviso, due sono le soluzioni percorribili:
1- Rinnovi la citazione. Questa volta, però, crei un unico originale cartaceo sottoscritto a penna e notifichi a mezzo pec la scansione (attestando la conformità in relata) e in via cartacea la tradizionale copia.
2- Crei un secondo originale sottoscritto a penna e notifichi in via cartacea la copia.
La soluzione del doppio originale, seppure apparentemente anomala, è del tutto valida. Io opterei per questa.
Mi è venuto un dubbio. Nel caso di ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, una volta stampato il file P7m del ricorso, fatte le varie attestazioni diconformità ecc ecc., il ricorso deve essere sottoscritto?
Errata corrige: di conformità
No, il ricorso andrà semplicemente stampato unitamente alle ricevute PEC (di accettazione e consegna) e alla relata di notifica. Ciò che andrà sottoscritto a penna sarà l’attestazione di conformità.
Buongiorno.
Verificando la notifica di un atto d’appello mi sono accorto di non aver notificato l’atto principale, ma solo relata e procura.
Credo sia inesistenza, con tutte le conseguenze, giusto?
Certo, rinnovala
Caro Collega,
sono certa di poter avere una risposta che mi chiarisca le idee.
Ho notificato via pec atto di riassunzione firmato digitalmente con relativa procura firmata dal cliente e da me e poi firmata digitalmente, ho firmato digitalmente la relata.
Subito dopo mi sono accorta che non ho messo il mio nome sotto l’atto di riassunzione (che ho firmato solo digitalmente!). Cioè non dovendolo firmare a penna non mi sono accorta che mancava la stampa del mio nome sotto l’atto.
Mi chiedo ora se la firma digitale sostituisca ed integri tale mancanza del mio nominativo.
Certa di trovere conforto ti saluto.
Ma certo, l’importante è che l’atto sia sottoscritto digitalmente. Immagina di aver firmato a penna in calce ad un atto senza aver stampato nome e cognome in corrispondenza della firma…
Grazie mille, Le sono tanto grata.
Qualsiasi esigenza su Napoli e provincia non esiti a chiedere che sono a Sua completa disposizione.
Saluti
Scusate il disturbo, in caso di citazione, la trasmissione dell’atto e non della copia dei documenti allegati è corretta e completa? Sto parlando di citazione a GdP molto distante dal mio Comando, con difficoltà di contatto e reperimento di quanto da loro affermato.
Sí è corretta. E, inoltre, visto che si tratta di citazione dinanzi al GdP, l’iscrizione a ruolo (ed il conseguente deposito dei documenti allegati) può avvenire anche il giorno stesso indicato in citazione. Di conseguenza, per intenderci, se la citazione indicata nell’atto è -ad esempio- per il 10 ottobre, l’iscrizione a ruolo ed il deposito dei documenti potrà avvenire anche il 10 ottobre stesso.
è possibile notificare a mezzo pec un atto di citazione scannerizzato e sottoscritto digitalmente?
Quindi non in pdf nativo?
È sicuramente più corretto notificare un PDF nativo sottoscritto digitalmente. Ad ogni modo, è sicuramente valida anche la notifica di un atto di citazione scannerizzato, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
Gentilissimo Avv. Negri,
innanzi tutto La ringrazio per le Sue guide molto utili e per me preziose.
Vorrei gentilmente sottoporLe un mio dubbio:
ho notificato un atto di citazione a mezzo unep a due parti convenute (due banche); tuttavia, pensando che gli ufficiali giudiziari di Roma impiegassero troppo tempo per la notifica, nel frattempo ho notificato il medesimo atto (identico nel suo contenuto e con la stessa data di udienza) anche a mezzo mezzo pec, cambiando ovviamente solo il formato.
Intendevo utilizzare la notifica a mezzo pec per l’iscrizione a ruolo, tuttavia mi sono reso conto che una delle banche ha ricevuto l’atto dagli ufficiali giudiziari prima della notifica a mezzo pec.
Visto che dalla prima notifica compiuta dall’unep è già decorso (seppur di poco) il termine di 10 giorni per l’iscrizione a ruolo, posso procedere a tale iscrizione utilizzano la notifica a mezzo pec (per la quale sono ancora nel termine)?
La ringrazio per la disponibilità e Le auguro buon lavoro.
Assolutamente sì, dimentichi le citazioni notificate a mezzo unep ed iscriva a ruolo le citazioni notificate a mezzo pec, depositando le ricevute di accettazione e consegna contestualmente all’iscrizione ove voglia farla telematicamente, successivamente ove voglia farla cartacea.
La ringrazio.
Cordiali saluti.
Egregio Avv. Negri,
ieri ho notificato via PEC un atto di citazione con l’indicazione di un Tribunale errato (diverso rispetto a quello indicato in epigrafe, che invece è corretto).
Accortomi dell’errore non ho ancora iscritto al ruolo la causa. Posso procedere ad una nuova notifica (magari scrivendo a controparte di non tenere conto della precedente errata) ed iscrivere al ruolo allegando l’atto corretto o possono esserci controindicazioni nel procedere in questo modo?
La ringrazio anticipatamente della risposta.
Notifichi di nuovo, onde evitare qualsiasi eccezione, ed iscriva a ruolo la citazione corretta. Con la precisazione (magari nel testo della PEC) di non tener conto della vecchia citazione che conteneva un refuso.
La ringrazio moltissimo per la disponibilità e tempestività nella risposta.
Cordiali saluti.
Salve, mi è stato notificato un atto di citazione in appello insieme alla relata di notifica. La procura alle liti si trova a margine dell’atto, è comunque valida? Inoltre l’avv. di controparte non redige la conformità sepata dalla relata e scrive che attesta la conformità all’originale dal quale è stato estratto.
1. La procura non va firmata digitalmente a sè? Quindi non va a margine?
2. Conformità senza dubbio sbagliata perché dovrebbe attestare conformità all’originale cartaceo in suo possesso, vero?
Attendo Sue.
Ci sono certamente delle irregolarità, anche perché, essendo la procura a margine, vuol dire che la citazione è stata scansionata (non è quindi un originale informatico). Inoltre non hai specificato se i file erano sottoscritti digitalmente o no.
Il punto è che, come chiarito dalla cassazione, vige il principio del raggiungimento dello scopo e, pertanto, con la Tua costituzione, sanerai tutti questi vizi per i quali, comunque, non è prevista la nullità.
Sisi, i file sono firmati digitalmente, ma risultano essere solo due (atto di citazione e relata). È opportuno sollevare eccezione a Suo parere?
Comunque ringrazio per la risposta immininente, saluti.
Sinceramente ritengo sia inutile sollevare eccezioni. Le mere irregolarità della notifica saranno tutte sanate dalla Sua costituzione.
Anche con riguardo alla procura, la riforma del 2009 ha previsto che i relativi vizi sono praticamente sempre sanabili, anche ove la procura sia inesistente. Figuriamoci quando la Sua controparte produrrà, all’atto dell’iscrizione a ruolo, l’originale della procura a margine.
Egregio Collega, ho notificato a mezzo pec :
– atto di citazione (pdf nativo, dunque, non necessitante attestazione di conformità) firmato digitalmente,
– procura alle liti (scansione dell’originale cartaceo sottoscritto di proprio pugno dal cliente e da me autenticata) e poi firmata digitalmente,
– relata di notifica firmata digitalmente.
Nella relata di notifica ho omesso di indicare l’attestazione di conformità della procura alle liti, poichè ho letto da più parti che, se la procura è firmata digitalmente, la stessa firma digitale ne attesta la conformità all’originale.
Ho clamorosamente sbagliato ad omettere l’attestazione di conformità e, dunque, la notifica è nulla?
Grazie in anticipo.
Gentile Collega, la procura alle liti non necessita di attestazione di conformità, l’importante è che sia firmata digitalmente. Quindi la notifica è valida, anzi perfetta.
Infinitamente grazie, anche per la tempestività.
Buon lavoro.
Cordiali saluti
Buonasera. Ho notificato l’atto di citazione via PEC come da Lei indicato. La ringrazio della guida. Tuttavia ho avuto alcuni problemi che Le segnalo e le soluzioni che ho utilizzato. Mi può dire se secondo lei ho fatto tutto correttamente?
1) Al momento della notifica dell’atto ho inserito nella PEC sia l’indirizzo della società convenuta, sia quello del suo legale (si trattava di un atto di citazione successivo ad un cautelare, quindi controparte aveva già un legale in tale fase e, per sicurezza, volevo notificare ad entrambi). Ho spedito. Dalla ricevuta di accettazione mi sono resa conto che l’indirizzo della società era errato. Quindi ho creato un nuovo messaggio PEC e l’ho spedito all’indirizzo corretto della società. Così avevo due ricevute di accettazione e due ricevute di consegna (una della società e una del suo avvocato);
2) al momento dell’iscrizione a ruolo ho estratto il file dell’atto di citazione dalla pec di consegna alla società e l’ho inserito come atto principale. Non l’ho firmato nuovamente tramite consolle, in quanto era un documento già firmato digitalmente in pades prima della notifica. Poi come allegati ho inserito le due ricevute di accettazione e le due ricevute di consegna, oltre a procura (sempre tratta dal messaggio di consegna) firmata digitalmente, relata, documenti, iscrizione a ruolo, ecc.
3) al momento dell’invio della busta, mi è arrivato un messaggio di errore automatico per il quale:
Codice esito: -1.
Descrizione esito: —
L’atto di citazione depositato non e` presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta consegna della notifica in proprio, sono necessarie verifiche da parte della cancelleria.
4) il giorno dopo la cancelleria mi ha iscritto a ruolo la causa, ma la mail riportava:
Codice esito: 2.
Descrizione esito: —
L’atto di citazione depositato non e` presente tra gli allegati della ricevuta di avvenuta consegna della notifica in proprio. Accettazione avvenuta con successo.
Sono andata in cancelleria a chiedere spiegazioni, ma loro mi hanno solo detto che non controllano la notifica e semplicemente iscrivono a ruolo.
Ho scaricato il file della ricevuta di consegna dal PCT e risulta completa dell’atto di citazione, quindi non capisco perché mi dia questo errore. Forse perché tra i documenti allegati ci sono altre ricevute di consegna relative a raccomandate spedite per la messa in mora? Quindi il sistema non riesce a capire in quale ricevuta trovare l’atto di citazione?
5) da consolle è possibile trasferire sul proprio pc l’atto spedito con i relativi allegati. Ho effettuato tale download (copia informatica) per un’ulteriore verifica e aprendo il pdf dell’atto di citazione (che, come sopra detto, non ho rifirmato tramite consolle, in quanto era già firmato digitalmente), l’acrobat reader mi dice che c’è un errore di firma, perché l’atto è stato modificato. Però, se controllo il medesimo file con Dike, mi viene detto che il file è da me firmato e risulta tutto a posto. Si tratta di un problema di Acrobat Reader?
Ho sbagliato qualcosa secondo voi?
No assolutamente, non è stato commesso alcun errore. Probabilmente l’aver spedito due pec distinte ha cagionato questo piccolo disguido. O magari, come dice Lei, il sistema è stato “ingannato” da altre ricevute relative ad altri documenti.
Comunque non importa, quello che conta è che l’errore sia stato “forzato” dalla cancelleria e quindi il deposito è avvenuto correttamente.
Per quanto concerne il punto 5), provi a scaricare il “DUPLICATO INFORMATICO” e non la “COPIA INFORMATICA”. Dovrebbe essere proprio il file depositato con la sua firma.
Egregio collega,
vorrei notificare, per sicurezza, a mezzo pec un atto di citazione che ho già notificato a mezzo UNEP (non so se la notifica è andata a buon fine).
Farei quindi un altro originale del medesimo atto e notifico un atto di citazione identico a quello notificato a mezzo Ufficiali.
Ma per quanto riguarda la procura alle liti: ne faccio una nuova oppure posso notificare anche allegando la scansione pdf di quella che ho usato per la notifica a mezzo ufficiali (di cui al momento ho solo una copia perché gli Ufficiali non mi hanno restituito l’atto)?
Gentile Collega,
io, per evitare confusione o strumentali eccezioni, attenderei il perfezionamento della notifica a mezzo UNEP. Solo nel caso in cui la notifica non dovesse andare a buon fine, procederei con la notifica a mezzo PEC con le modalità da Te indicate, utilizzando la stessa procura.
E se nel frattempo non ci sono più i termini liberi? Non è che la collega puó cambiare la data dell’atto di citazione
Se la notifica a mezzo unep non è andata a buon fine e ha la possibilità di notificare a mezzo PEC, ma non vi sono più i termini liberi, predisporrà nuovamente l’atto di citazione cambiando la data in precedenza indicata. Perché non può cambiare la data indicata?
Egregio Collega,
Devo notificare un atto di citazione in appello a due parti di cui una si era costituita e l’altra era rimasta contumace. Vorrei procedere alla notifica a mezzo pec presso il procuratore costituito e per l’altra parte sono costretta a ricorrere alla notifica tradizionale. Il dubbio che mi è sorto riguarda l’originale da portare insieme alla copia per la notifica all’ufficiale giudiziario: il solito firmato in originale con relativa copia o quello firmato digitalmente notificato a mezzo pec con attestazione di conformità? Questo anche ai fini della successiva iscrizione a ruolo, potrò depositare un doppio originale?
Egregio Collega, in questi casi di notifica “mista” le soluzioni sono due.
La prima è proprio quella del doppio originale: due atti di citazione diversi (uno firmato digitalmente, l’altro tradizionalmente), con due relate diverse, che seguono strade diverse. Dovranno essere depositati entrambi nella successiva iscrizione a ruolo.
La seconda, meno corretta ma assolutamente valida, è quella di creare un solo originale tradizionale, con firme a penna, da notificare scansionato a mezzo PEC attestandone la conformità al cartaceo all’interno della relata di notifica (“Il sottoscritto Avv. ____ attesta, ai sensi e per gli effetti di legge, che la copia informatica dell’atto di citazione (citazione.pdf.p7m) è conforme alla copia cartacea dalla quale è stata estratta”).
Buon giorno, vorrei esporre il mio problema.
Ho notificato tramite UNEP un atto di citazione con procura a margine dinnanzi al Tribunale, ma la notifica non è andata a buon fine e il Giudice ha rinviato per rinotificare dell’atto di citazione.
Trattandosi di una società notificherò a mezzo pec.
Pensavo di scansionare l’originale in mio possesso, attestarne la conformità all’originale in mio possesso, scaricare il verbale di udienza e attestarne la conformità.
La procura però sarebbe contenuta nel medesimo file dell’atto da notificare nato cartaceo.
E poi Le chiedevo se il verbale di udienza devo allegarlo come file separato o nel medesimo atto di citazione da notificare.
Grazie mille
Rettifico la procura non è a margine ma in calce all’atto di citazione cartaceo
Egregio Collega, in realtà non penso sia necessario notificare anche il verbale.
Quindi, credo che la soluzione più semplice sia la seguente: predisponi un nuovo atto di citazione in rinnovazione ex art. 291 c.p.c. in cui riporterai integralmente il contenuto della vecchia citazione, richiamerai il verbale di udienza ed aggiungerai, infine, la nuova vocatio in ius . Così che avrai un originale informatico che potrai notificare insieme al mandato ed alla relata di notifica (tutti e tre i files sottoscritti digitalmente).
Grazie mille
Chiaramente, poi, dovrai depositare nel fascicolo telematico i file notificati con le ricevute di accettazione e consegna in formato eml o msg per dare la prova della notifica.
Buonasera, un quesito per confrontarmi con Lei che si rivela essere sempre così chiaro.
Ho notificato a mezzo PEC atto di citazione in opposizione a d.i. (con ovviamente allegata procura alle liti).
Ho poi provveduto, nei termini, ad iscrivere a ruolo telematicamente, ma mi sono accorto di aver depositato l’atto di citazione senza allegare la relata di notifica e le ricevute di consegna e notifica.
Mi pare di poter argomentare, ex art. 165 c.p.c., che la costituzione è stata comunque tempestiva ed efficace, e che trattasi, pertanto, di mera irregolarità rispetto alla forma prevista per l’appunto dall’art. 165 c.p.c (deposito dell’originale della citazione – che peraltro in digitale è formato da più atti…).
Riterrei opportuno provvedere ad effettuare un deposito, con istanza generica, della relata di notifica e delle ricevute; in tal modo eviterei che l’eventuale costituzione dell’opposto senza deposito dell’atto di citazione notificato impedisca al giudicante di conoscere se l’opposizione sia o meno stata tempestiva (fermo restando, per il vero, che dell’avvenuta opposizione c’è traccia, seppur in altro procedimento, nell’avviso ex art. 645 depositato nel fascicolo telematico della fase monitoria).
Prima di tutto La ringrazio. Con riguardo al quesito, sono d’accordo con Lei: predisponga una nota di deposito, che sarà l’atto principale, che depositerà come istanza generica insieme alla relata e ai file delle ricevute di accettazione e consegna (che, mi raccomando, devono essere in formato *eml o *msg, non stampate e scansionate).
Grazie a lei per la risposta tempestiva. Terrò aggiornato il blog sull’esito della prima udienza e la soluzione dell’impasse!
Buona sera, devo notificare via pec un atto di citazione in rinnovazione. La procura è già agli atti, rilasciata a suo tempo in calce all’atto di citazione analogico.
Tra gli allegati devo anche allegare la procura alle liti?
La ringrazio
No, non è necessario notificare la procura.
Buonasera Avvocato, ho una serie di dubbi, vorrei notificare a mezzo pec la chiamata in causa di terzo, come procedo? Il mio atto di citazione da word lo trasformo in pdf nativo e lo firmo digitalmente? E per quanto riguarda gli allegati devo scansionare tutte le costituzioni delle parte convenute a me notificate che ho in analogico, scaricare i duplicati/o copie informatiche di quelle presenti nel fascicolo telematico e formare tanti file.pdf separati, attestando in relata le diverse conformità? O posso creare un unico file “misto” degli allegati, in questo caso come mi regolo per la conformità essendo documenti analogici e informatici insieme? Oppure procedo come fosse una notifica cartacea, stampo il mio atto lo firmo a penna, scansiono ed unisco tutti gli atti delle altre parti in un unico file? O non vi è obbligo di notificare TUTTE le comparse? Ed infine la procura è a margine della mia comparsa depositata cartaceamente, devo scansionare la prima pagina e firmarla digitalmente o non vi è necessità di notificarla essendo già presente nel fascicolo?
Allora, parto dal presupposto che una soluzione univoca non c’è, ognuno si regola come ritiene opportuno anche in base alle circostanze.
Ad ogni modo, la soluzione migliore sarebbe redigere un atto di citazione di chiamata di terzo in word, inserendovi all’interno il contenuto degli atti di controparte, trasformarlo in pdf nativo, sottoscriverlo digitalmente e notificarlo. Il lavoro è sicuramente agevolato se gli atti sono presenti nel fascicolo telematico (è sufficiente un copia/incolla dai file pdf), altrimenti, se sono solo cartacei, gli scanner moderni prevedono solitamente la funzione OCR per trasformare gli scritti cartacei in word (per evitare di doverli trascrivere manualmente).
L’altra soluzione è quella da Lei indicata, meno corretta ma tutto sommato valida: redigere e collazionare l’atto di chiamata di terzo interamente in cartaceo more solito (quindi con le fotocopie degli atti di controparte all’interno), trasformarlo in copia informatica tramite scansione, sottoscriverlo digitalmente e notificarlo a mezzo pec attestando la conformità al cartaceo nella relata di notifica.
Non mi sembra percorribile invece percorribile la strada della notifica dei tanti pdf separati.
Per quanto riguarda la procura alle liti, non è necessaria la notifica: l’importante è che sia agli atti.
Ma le aziende come fanno a visualizzare un atto in formato p7m?
non c’è il rischio di una notifica nulla?
Non c’è alcun rischio di nullità, dal momento che è la legge a consentire la notifica a mezzo PEC secondo le precise modalità indicate, che prevedono l’invio di atti in formato p7m.
Le aziende devono munirsi di apposito software (gratuito) scaricabile da internet, oppure usufruire dei tanti servizi online, altrettanto gratuiti, come questo: https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0 , o, quantomeno, allarmarsi e rivolgersi ad un avvocato, altrimenti rischiano che la causa vada avanti e si concluda in loro contumacia, senza poi potersi più appellare a nulla.
Nella prassi succede molto spesso che le aziende si disinteressino di gestire la propria casella PEC dopo averla attivata, oppure che sottovalutino le conseguenze di una notifica telematica fatta da un avvocato, magari proprio perchè non sono riusciti ad aprire i file p7m.
Purtroppo per loro, ignorantia legis non excusat!
Buonasera,
ho iscritto a ruolo presso il Giudice di Pace un atto di citazione notificato a mezzo pec, producendo unitamente all’atto, la procura, la relata di notifica, il messaggio di p.e.c e le ricevute di invio, ma ho dimenticato di attestarne la conformità.
Posso provvedere alla prima udienza senza incorrere in vizi procedurali?
Certo, provveda in prima udienza.
Collega grazie molte per la disponibilità.
Buonasera,
devo notificare un atto di citazione in appello, utilizzando la “tecnica” del doppio originale, che mi sembra essere ritenuta la più sicura, poiché una parte in primo grado è rimasta contumace e devo quindi raggiungerla all’indirizzo di residenza. Come devo comportarmi con la procura alle liti? Ovvero, posso redigere la procura alle liti su foglio separato (considerata quindi apposta in calce) per l’atto che notifico a mezzo pec e invece a margine per l’atto notificato tradizionalmente a mezzo posta?
Nel caso invece notificassi a mezzo pec l’atto di citazione scansionato, dovrei firmare telematicamente sia l’atto che la procura, attestandone poi la conformità nella relata di notifica?
La ringrazio
Buongiorno, per quanto riguarda la procura, può regolarsi come crede. Io, per evitare confusione, redigerei una sola procura su foglio separato.
Se vuole notificare a mezzo pec la citazione scansionata, deve sottoscrivere telematicamente atto, procura e relata, attestando la conformità all’interno di quest’ultima. Se iscrive a ruolo in cartaceo, ricordi di depositare i file delle ricevute di attestazione e consegna (in formato *eml, non in pdf) una volta comunicatoLe il numero di ruolo
Grazie per il suo aiuto.
E’ lecito o è un abuso il comportamento dell’avvocato che, dovendo notificare per conto di un suo cliente un atto giudiziario indirizzato ad un privato cittadino, chiamato in causa solo in quanto privato cittadino, glielo invia alla sua pec approfittando del fatto che il destinatario, essendo anche un avvocato, è dotato di pec?
No, non è un abuso. La notifica di un atto giudiziario può essere fatta a qualsiasi soggetto munito di pec che risulti dai pubblici registri: avvocato, commercialista, architetto etc che sia.
Buon giorno collega,
in relazione alla Tua risposta a questo messaggio, avresti qualche richiamo giurisprudenziale che afferma che se uno ha la pec come professionista o ditta individuale tale pec vale anche per le eventuali vertenze private?
Grazie
Purtroppo, per errore ho notificato telematicamente un atto di chiamata in causa del terzo allegando alla PEC due copie dell’atto di chiamata in formato p7m, senza allegare la relata di notifica.
Quali potrebbero essere le conseguenze? Purtroppo non sono riuscita a trovare nulla sul punto (assenza di relata di notifica).
Grazie
Se sei ancora in tempo, rinotifica.
Se non puoi più, la costituzione del terzo chiamato sanerá certamente ogni nullità.
Se il terzo chiamato non dovesse costituirsi, la mia persona opinione è che, essendo la notifica andata a buon fine e potendolo dimostrare depositando le ricevute di accettazione e consegna, anche senza relata la notifica deve ritenersi valida in virtù del principio del raggiungimento dello scopo. Ma – ripeto – è una mia personale opinione frutto solo di buon senso, non ho trovato nessun precedente.
Un Giudice particolarmente puntiglioso ed eccessivamente formale potrebbe ritenere inesistente una notifica priva di relata, anche se la vedo una ipotesi remota.
Gentile Collega,
le tue indicazioni sono sempre utilissime.
Ti sottopongo il mio caso.
Ho notificato tramite Ufficiali Giudiziari un atto di citazione per un sinistro stradale a compagnia di assicurazioni e proprietario dell’auto (società). La notifica a quest’ultimo non è andata a buon fine in quanto “non risulta esistente il civico indicato in relata” (che però risulta confemato dalla visura camerale).
Comunque.
Devo a questo punto notificare via pec alla società proprietaria dell’auto ma ho già notificato l’atto a mezzo Ufficiali Giudiziari alla compagnia di assicurazioni.
Posso comunque notificare l’atto in pdf nativo?
Mi è parso di capire di sì, da quanto letto nelle tue risposte. Ma vorrei esserne certa. Il mio collega di studio mi suggerisce di scansionare l’originale notificato alla compagnia ma mi pare non sia una soluzione condivisa.
Grazie in anticipo e buon lavoro
Gentile Collega, se si tratta di un giudizio davanti al Giudice di Pace, puoi tranquillamente notificare anche la copia scansionata dell’originale notificato alla compagnia di assicurazione, attestando la conformità nella relata di notifica. Anzi, Ti dirò che questa è la soluzione che utilizziamo sempre in studio per evitare di avere un secondo originale senza firma a penna che alcuni Giudici di Pace “guardano con sospetto”…
In Tribunale, invece, potresti avere qualche problema notificando la copia per immagine e, quindi, sarebbe forse più conveniente notificare l’atto in pdf nativo.
Gentile Collega
nel caso di iscrizione a ruolo telematica con atto di citazione (pdf nativo firmato digitalmente) notificato a mezzo PEC, per depositare come atto principale proprio l’atto notificato bisogna necessariamente aprire il doc. .eml contenete la ricevuta di avvenuta consegna e salvare con nome sul desktop l’atto di citazione che ivi risulta allegato oppure è sufficiente “trascinarlo” dalla stessa sul desktop ? Lo chiedo in quanto ho seguito l’ultima modalità e non vorrei aver alterato “l’impronta” del documento digitale e quindi aver depositato come atto principale un atto “diverso” da quello notificato a mezzo PEC.
Nel ringraziarLa anticipatamente Le invio cordiali saluti
Stia tranquillo, è la stessa cosa. Saluti.
Grazie tante.
F.
Grazie per la guida.
E’ possibile la notificazione anche di sfratti per morosità?
Sì, non mi risulta che gli sfratti deroghino alla normativa sulle notifiche a mezzo pec. Per sicurezza invierei però raccomandata cartacea ex 660 c.p.c.
Egregio collega,
il 2 luglio ho notificato un atto di citazione a mezzo pec, ma per mera distrazione ho inviato l’atto scansionato e non l’atto nativo firmato digitalmente. Temo l’eccezione di nullità, anche perchè il procedimento è avanti ad un Tribunale che non conosco. Siccome sono ancora nei termini per iscrizione a ruolo pensavo domani mattina di notificare nuovamente o stesso e identico atto e poi iscrivere a ruolo immediatamente. Potrebbe andare bene? La controparte che tipo di eccezione potrebbe sollevare?
Buongiorno Collega, si tratta di una mera irregolarità, la notifica è valida anche se l’atto è una scansione. Come chiarito più volte dalla Cassazione, infatti, l’atto ha raggiunto comunque lo scopo.
…nulla però ti vieta di notificare nuovamente l’atto di citazione, questa volta nativo digitale, e di iscrivere a ruolo quest’ultimo
Egregio collega,
grazie mille per la risposta. Quindi tu iscriveresti a ruolo l’atto scansionato già notificato senza procedere a nuova notifica?
In questo caso come atto principale va bene allegare l’atto di citazione notificato e poi inserire nei documenti le ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema? Procedi poi con un’attestazione di conformità oltre a quella già fatta nella relata di notifica?
Grazie tanto per la collaborazione, ma a volte vengono dei dubbi atroci.
Grazie ancora e buona giornata.
Scusa non avevo letto questo ulteriore commento. La controparte cosa potrebbe eccepirmi in caso di rinotifica di atto nativo e iscrizione a ruolo comunque entro i dieci giorni dalla prima notifica? In ogni caso se fossi tu a doverlo fare, per quale soluzione opteresti?
Grazie ancora
Io personalmente ri-notificherei l’atto nativo digitale sottoscritto digitalmente. Controparte non può eccepire assolutamente nulla.
Al momento dell’iscrizione a ruolo, la citazione notificata sarà l’atto principale (solitamente i redattori riconoscono che il file è già firmato) e le ricevute di accettazione e consegna gli allegati specifici.
Ti ribadisco che, però, pur avendo notificato la scansione della citazione, la notifica era comunque valida (v. Cass. SSUU 7665/2016)
Egregio Collega,
innanzitutto complimenti per la guida e le risposte date alle varie domande, davvero preziose.
Dovendo notificare via pec un atto di citazione avanti il Tribunale ho dei dubbi rispetto ai quali Le chiedo cortesemente un consiglio.
1) Il mandato è stato conferito (congiuntamente e disgiuntamente) a me e ad un collega. Mi chiedo quindi se sia opportuno che atto di citazione, procura e relata di notifica siano sottoscritte digitalmente da entrambi (in cades, quindi estensione p7m). Se sì, pensavo di fare così: trasformati gli atti in pdf, apporremo entrambi la firma digitale, poi notifico dalla mia pec e deposito telematicamente. L’atto principale sarà l’atto notificato che presenta le due firme. Gli altri saranno inseriti come allegati. E’ corretto? Il programma che utilizzo per i depositi mi farà poi generare la nota di iscrizione che dovrà essere firmata. Tramite il software potrò firmarla solo io, è un problema?
2) Vorrei inserire nel documento i collegamenti ipertestuali agli allegati. Quindi usando il programma di videoscrittura inserisco i collegamenti, trasformo in pdf, firmo (come detto al punto 1, con le due firme, operando sempre allo stesso pc). Nel momento in cui notifico l’atto, però, non allegando gli allegati alla pec, i collegamenti nell’atto notificato non funzioneranno. Quando andrò poi a depositare telematicamente, caricando anche i documenti, i collegamenti funzioneranno. Il fatto che nell’atto che ho notificato i collegamenti non funzionino può comportare qualche eccezione?
Spero di essere stata chiara. La ringrazio fin d’ora per l’attenzione!
Buona giornata
Egregio Collega,
innanzitutto complimenti per la Sua guida e le risposte fornite ai vari quesiti posti, preziosissime davvero!
Dovendo notificare via pec e successivamente iscrivere telematicamente a ruolo un atto di citazione avanti il Tribunale, ho alcuni dubbi su cui Le chiedo un aiuto.
1) la procura è stata conferita a due avvocati (congiuntamente e disgiuntamente). E’ corretto procedere così: creazione dell’atto – conversione in pdf nativo – firma cades (p7m) da parte di entrambi i legali. Ciò anche per la procura (scansionata) e la relata di notifica.
Procedo poi alla notifica dalla mia pec: in questo caso, il testo della relata deve comunque indicare entrambi i legali?
Una volta effettuata la notifica, iscriverò telematicamente a ruolo (nei 10 giorni successivi). L’atto principale sarà il documento notificato che riporta le due sottoscrizioni. Al momento del deposito, genererò la nota di iscrizione a ruolo che poi firmerò. Il fatto che la firmi solo io e non il collega è un problema?
2) Nell’atto di citazione volevo inserire collegamenti ipertestuali agli allegati. Nel redigere il documento con programma di videoscrittura inserisco i collegamenti, salvo in pdf e firmo (le due firme, come visto al punto precedente).
Al momento della notifica, non trasmettendo via pec anche gli allegati, i collegamenti risulteranno inattivi. Quando poi procederà al deposito, caricando anche gli allegati, i collegamenti saranno attivi. Ora, il documento informatico è il medesimo, ma il fatto che in un caso i collegamenti siano inattivi (nella notifica) e nell’altro attivi (nel deposito), può espormi a qualche eccezione?
La ringrazio molto per l’attenzione!
Buona giornata,
Silvia
Gentilissima Collega,
1) visto che la procura è stata conferita disgiuntamente, è meglio se le operazioni di sottoscrizione, notifica e iscrizione a ruolo le svolga uno solo dei legali. Soprattutto, la doppia firma in p7m potrebbe generare qualche problema.
Nella relata puoi inserire soltanto l’avvocato che firma e notifica.
Quando iscriverai a ruolo telematicamente, inserirai -come hai detto- l’atto di citazione notificato come atto principale: il redattore dovrebbe riconoscere automaticamente che è già firmato e, quindi, non te lo farà sottoscrivere nuovamente.
2) nessun problema per i collegamenti ipertestuali (in proposito, tutti gli allegati devono stare nella stessa cartella del file della citazione), che controparte non potrà, per forza di cose, aprire.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Buona giornata
Buongiorno Collega
Ho portato alla notifica uno sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida. Ora mi viene il dubbio che la notifica cartacea ( ho fissato troppo in anticipo l’udienza) non giunga in tempo alla controparte e che di conseguenza vengano meno i termini per l’iscrizione al ruolo. Per ovviare al problema stavo pensando di fare altra notifica del medesimo atto, con stessa data di udienza, via pec. È possibile o vado incontro a possibile eccezione?
Grazie
Collega buonasera.
La questione è delicata, soprattutto perché alcuni Tribunali non permettono la notifica a mezzo pec degli sfratti.
Io ritengo si possa fare (e credo sia l’opinione maggioritaria), ma magari dovresti prima di tutto informarti sull’orientamento del tuo Tribunale.
Valuta pure se fare o meno l’avviso ex art. 660, magari anche a mezzo pec: a mio avviso non è necessario.
Detto ciò, io ritengo che tu possa procedere anche con la notifica a mezzo pec, non vedo particolari problemi. Poi valuterai tu quale iscrivere a ruolo: se la notifica cartacea sarà tardiva, iscriverai quella a mezzo pec. Altrimenti iscrivi la cartacea, che è quella più sicura.
Buongiorno Collega
Grazie per la risposta.
Si il tribunale di Milano pare accetti la notifica via pec soprattutto perchè in questo caso la controparte è una Sas, e quindi, per legge, obbligata ad avere la Pec
Per quanto riguarda l’avviso ex art 660 cpc anche io ritengo che non sia necessario, proprio come conseguenza dell’obbligo di legge di cui sopra.; ma per scrupolo, lo invierò sempre via pec
Grazie ancora e buona giornata
Buona sera,
Domani devo iscrivere telematicamente un atto di citazione in appello notificato a mezzo pec e ho due domande da fare:
1) la relata di notifica dell’atto di citazione inviata a mezzo pec come atto separato deve essere depositata al momento dell’iscrizione a ruolo? Perché non la vedo menzionata tra gli atti da depositare al momento dell’iscrizione a ruolo!
2) come procedo per salvare le ricevute di consegna e di accettazione della notifica a mezzo pec per poi depositarle nel l’iscrizione a ruolo?
Grazie
Loredana
Loredana buonasera.
1) sì, deve depositare anche la relata.
2) deve salvare i file delle ricevute in formato eml. Ad esempio, se usa la PEC di Aruba, deve cliccare su “ALTRE AZIONI” e poi su “ESPORTA MESSAGGIO”.
Davvero complimenti per le risposte esaurienti e professionali.
Volevo consultarmi per una questione che non ho rinvenuto nei quesiti dei Colleghi.
Ho notificato tramite UNEP una citazione per chiamata di terzo.
Ora, devo procedere, nei 10 giorni dalla notifica, al deposito telematico.
Avevo pensato come atto principale ad una nota di deposito da depositare con “memoria generica” ed allegare la scansione della citazione notificata al terzo con attestazione di conformità all’originale analogico.
E’ corretto?
Infinite grazie
(Avv. Barbara Di Nicola)
Grazie mille. Sì, esatto, è la procedura corretta: nota di deposito come atto principale da depositare come memoria generica e in allegato l’atto scansionato con attestazione di conformità.
Nel notificare la citazione (in appello) via pec è necessario allegare il fascicolo di primo grado ed eventuali prove o posso depositarle direttamente con iscrizione a ruolo.
OVviamente no.
Buonasera,
devo notificare un atto di citazione a mezzo pec e successivamente depositarlo in formato cartaceo presso il Giudice di Pace.
La relata di notifica mi è stata rilasciata a margine.
Come devo procedere?
Devo scansionare l’atto di citazione dal cartaceo, firmarlo, scansionarlo e notificarlo attestandone la conformità o devo inviare l’atto di citazione in formato pdf nativo, firmarlo digitalmente e allegare solo la scansione della procura a margine su foglio separato?
Grazie anticipatamente
Le conviene scansionare la citazione con mandato a margine e con tutte le firme “a penna”, scansionarlo, sottoscriverlo digitalmente e notificarlo attestando la conformità in relata (quest’ultima in pdf nativo firmato digitalmente).
Peraltro è la soluzione migliore davanti ai Giudici di Pace, che spesso hanno qualche difficoltà quando si trovano davanti atti non sottoscritti a penna.
Gentile Collega,
La ringrazio per la Sua preziosa risposta.
Una vota che andrò a depositare l’atto di citazione in originale, dovrò attestare anche la conformità della relata e dell’attestazione di conformità in quanto copia conforme al pdf nativo?
La ringrazio ancora.
Serena
Devi stampare anche la relata (contenente l’attestazione di conformità) e le due ricevute di accettazione e consegna, fare un’attestazione di conformità e spillare il tutto
buonasera, èvalida una opposizione a mezzo pec a decreto ingiuntivo con scadenza al sabato , presentata il primo giorno lavorativo utile? oppure il lunedi diventa innammissibile per scadenza dei termini?
Il sabato è festivo nel giudizio civile (art. 155 cpc, commi 4 e 5), quindi se il termine per proporre opposizione scadeva di sabato, è automaticamente prorogato al lunedì.
Buonasera,
intanto Le faccio i miei complimenti per le sempre chiare spiegazioni.
Le volevo porre un quesito:
se notifico a mezzo pec un atto di citazione senza allegare la relata di notifica, come dovrei comportami?
Dovrei notificare altro atto di citazione (questa volta con la relata di notifica), non iscrivere la prima causa a ruolo ed iscrivere invece solo quella relativa alla notifica effettuata correttamente?
La mancanza di relata rende la notifica nulla o addirittura inesistente?
La ringrazio per il Suo aiuto.
Cordialità
Gentilissima Collega,
ove il convenuto dovesse costituirsi, detta nullità sarebbe sicuramente sanata. Io comunque non rischierei e ri-notificherei l’atto di citazione, non iscrivendo a ruolo il primo.
Gentile Collega,
La ringrazio per la celerità nel rispondere alla mia domanda.
Quindi la notifica non è inesistente? è solo nulla?
A mio avviso, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenze n. 14916 e 14917 del 2016 e n. 7665/2016), la notifica effettuata senza relata è nulla e non inesistente; dunque, sanabile per raggiungimento dello scopo.
Ricordo di aver letto anche una sentenza della Corte d’Appello di Bari in tali sensi.
Del resto…quale effettivo pregiudizio ha subito il destinatario della notifica?
Buongiorno,
ho notificato a mezzo pec (alla Prefettura) un atto di citazione in appello avverso una sentenza del Giudice di Pace. Successivamente ho fatto istanza di anticiopazione della prima udienza di comparizione delle parti (da me indicata nella citazione), accolta dal Giudice con provvedimento che evidentemente dovrò notificare alla Prefettura affinchè si costituisca nel termine previsto dalla legge.
Come procedo alla notifica?
Devo notificare il solo provvedimento del Giudice di anticipazione di udienza? Devo allegare anche la citazione già notificata?
La ringrazio anticipatamente
Serena
Buongiorno, deve notificare copia della sua istanza e del provvedimento di anticipazione di udienza.
Cordiali Saluti
Buongiorno
volevo prima di tutto fare i complimenti per la dedizione e la chiarezza delle spiegazioni ai vari quesiti posti nel tempo dai colleghi, quesiti che nascono soprattutto dalle possibili difficoltà ed insidie nell’utilizzo dello strumento telematico da parte dell’avvocato.
Volevo a mia volta sottoporre un quesito.
Ho effettuato una notifica a mezzo pec di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di competrenza del tribunale. Soltanto alcuni giorni dopo mi sono reso conto che l’atto di citazione che avevo firmato digitalmente ed allegato al messaggio pec era composto della sola pagina con la “vocatio in ius” risultando omesso tutto ciò che era scritto prima e dopo. Il problema è sicuramente dipeso dalla conversione dal file “doc” al file “pdf”. Purtroppo il termine dei 40 giorni è ora spirato e mi chiedevo se non fosse il caso di procedere immediatamente alla nuova notificazione (questa volta corretta, con il file integrale) ed alla successiva iscrzione a ruolo entro il termine di 10 giorni dalla prima notificazione. Ringrazio in anticipo per tutto e auguro buon lavoro.
Marco
Gentile Collega, il Suo commento purtroppo era finito nello spam. Lo leggo soltanto ora.
Purtroppo è un caso davvero singolare, spirato il termine dei 40 giorni, come ben sa il decreto diventa definitivo. Forse l’unica soluzione sarebbe iscrivere lo stesso a ruolo e chiedere una rimessione in termini al Giudice.
buongiorno vorrei un chiarimento: se ad una impresa viene notificato a mezzo pec un atto e io devo costituirmi e fare opposizione quando vado a iscrivere l’atto devo obbligatoriamente farmi girare la pec ricevuta dal cliente e caricare quella pec oppure posso allegare nel processo telematico un pdf dell’atto notificato al cliente??????????
Puoi anche allegare il semplice PDF ottenuto dalla scansione.
Una domanda: un avvocato che agisce in proprio ex art. 86 C.P.C. può notificare a mezzo pec ex L. 53/94 un atto di citazione ad esempio ad una società? Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 3 bis dice che deve essere indicato il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti.
Grazie
Certo che può, ci mancherebbe altro.
Seguito richiesta del 4 giugno u.s., dovendo notificare ad una società un unico atto di citazione sia in proprio ex art. 86 cpc sia per una parte assistita è corretto scrivere la notifica così:
Io sottoscritta Avv. …. (C.F. ….) iscritta all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di …, residente in …, via … e con studio in …, via …, in ragione del disposto della L. n. 53/1994 e ss.mm. in proprio ex art. 86 C.P.C. nonché quale difensore e procuratore domiciliatario del sig. Antonio Verdi (C.F. …) residente in …., via …., in virtù della procura speciale alle liti rilasciata in data … ai sensi dell’art. 83, comma 3 C.P.C. che si allega alla presente notifica, nell’interesse dei quali si procede alla presente notificazione
NOTIFICO
ad ogni effetto di legge, l’allegato atto di citazione, sottoscritto digitalmente nonché la procura speciale alle liti rilasciata dal sig. Antonio Verdi originariamente su foglio separato del quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 5 del D.M. Giustizia n. 44/2011, come novellato dal D.M. Giustizia n. 48/2013, a …..
o devo fare due notifiche a mezzo pec separate?
Grazie
Fai due notifiche separate, una in proprio e l’altra nella qualità, proprio come avresti fatto con le modalità tradizionali
Mi scuso Avv. Negri. Con le modalità di notifica tradizionali (a mezzo ufficiale giudiziario) facevo un unico atto di citazione con procura in calce per la parte assistita con un’unica relata. Quindi perché nel caso indicato è necessario fare una prima relata in proprio ex art. 86 cpc con notifica della sola citazione + relata e una seconda relata nella qualità di difensore con notifica della stessa citazione già firmata digitalmente + procura e relata?
Grazie
Ha ragione, non avevo letto che trattavasi di un atto di citazione. Pensavo fosse un titolo esecutivo da notificare col precetto. Allora va benissimo un’unica notifica.
Buonasera ,
devo notificare un atto di citazione ex art. 392 CPC dinanzi alla Corte d’Appello di … (il primo grado è del 2018).
Per una controparte priva di pec potrei chiedere la notifica a mani all’UNEP del Tribunale di … ove tale parte ha la residenza, per un’altra parte pure priva di pec che risiede fuori dal distretto della Corte d’Appello di … posso solo chiedere all’UNEP della Corte d’Appello di notificare a mezzo posta (escludendo la notifica a mani) e per una terza controparte potrei effettuare la notifica a mezzo pec all’indirizzo risultante dai pubblici registri.
In alternativa, per le prime due controparti potrei chiedere la notifica a mezzo posta all’UNEP della Corte d’Appello.
Per la terza controparte sono obbligata a notificare a mezzo pec o, essendo il procedimento ante Cartabia, posso notificare anche alla terza controparte a mezzo ufficiali Giudiziari?
A ciascuna citazione cartacea devo allegare la procura alle liti in originale e, quindi, nella prima ipotesi, mi troverei con due procure cartacee.
Per la notifica a mezzo pec, posso scansionare la procura o una delle due procure allegate alle citazioni cartacee o devo munirmi di un’ulteriore procura cartacea che poi devo scansionare?
Infine, avendo più di una procura cartacea, quale delle due/tre procure devo considerare come “procura alle liti” in sede di iscrizione a ruolo?
La ringrazio.
Buonasera a Lei. Personalmente notificherei le due citazioni cartacee a mezzo posta all’Unep della Corte d’appello, in modo da avere un unico originale cartaceo con un’unica procura originale.
Per quanto riguarda la terza notifica, deve notificare a mezzo pec in quanto l’obbligo sussiste per tutte le notifiche da effettuare dopo l’entrata in vigore della riforma. Può tranquillamente scansionare la procura che ha utilizzato per le notifiche cartacee.
Per l’iscrizione a ruolo potrà utilizzare come atto principale il file della citazione che ha notificato a mezzo pec; come procura quella che ha scansionato e notificato a mezzo pec; in allegato depositerà la scansione della citazione cartacea notificata, con attestazione di conformità.
Egr. Avv. Negri,
La ringrazio per la tempestiva risposta.
Mi sono accorta che per errore nella richiesta precedente ho indicato l’anno 2018 invece del 2008 per il giudizio di primo grado. Ciò posto, se l’art. 137 CPC post riforma Cartabia si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28/2/2023, dovendo dichiarare ex art. 137 CPC agli Ufficiali Giudiziari che si tratta di procedimento pendente al 28/2/2023, non mi è chiaro per quale motivo non posso notificare a mezzo Ufficiali Giudiziari anche alla controparte che ha un indirizzo pec risultante dai pubblici registri. In tale ipotesi avrei un solo originale ed una sola procura alle liti.
Fermo quanto sopra, è pacifico che ai giudizi ante 4/7/2009 si applica l’art. 83, comma 3 CPC nella versione che recitava: “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso…. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”. Qualora io sia obbligata a notificare a mezzo pec alla terza controparte, devo ritenere applicabile l’art. 18 comma 5 dm 44/11 secondo cui “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine” anche alla notifica della citazione ex art. 392 cpc in questione? Se sì, è opportuno inserire nella procura alle liti cartacea che, poi, devo utilizzare anche per le notifiche a mezzo ufficiali giudiziari la seguente dicitura: “La presente procura alle liti è da considerarsi apposta in calce all’atto di citazione in riassunzione anche ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D.M. Giustizia n. 44/2011, come novellato dal D.M. Giustizia n. 48/2013.”?
Un ultimo dubbio: considerato che gli avvisi di ricevimento delle notifiche postali non saranno restituiti dalle Poste nei dieci giorni dalla notifica, potrò depositarle telematicamente con nota di deposito successivamente all’iscrizione a ruolo della citazione fino all’udienza? Grazie infinite.
Gentile Collega, io non mi farei tutti questi problemi, soprattutto con riguardo alla procura, e notificherei come già detto. Se proprio vuole notificare in cartaceo a tutti i convenuti, lo può fare tranquillamente anche perchè, pur ritenendo applicabile la cartabia, non ci sono sanzioni se la notifica non viene fatta a mezzo pec.
Anche con riguardo alle attestazioni sulla procura in calce…l’importante è che ci sia la procura, non si faccia troppi problemi!
Può certamente iscrivere a ruolo e poi depositare successivamente con nota di deposito gli avvisi di ricevimento.
La ringrazio ancora. Il mio dubbio riguardava principalmente l’applicabilità dell’art. 18, comma 5 del D.M. Giustizia n. 44/2011, come novellato dal D.M. Giustizia n. 48/2013 ad un giudizio instaurato nel 2008 e, quindi, alle notifiche a mezzo pec relative a tale procedimento.
Buona serata.